La reversibilità e la trattenuta della legge 335/95 nel Fondo Cr Firenze


La quota di reversibilità

Quando il pensionato muore, la sua pensione passa in reversibilità ai superstiti.

Quindi in pratica, con un esempio:

  • Pensione Inps: 2.800
  • Pensione Fondo: 1.200
  • Pensione complessiva pari a 4.000.

Con la reversibilità la situazione diventa questa:

 

Presso la CR Firenze, le quote di reversibilità sono le seguenti (art. 11 dello Statuto):

Coniuge: 60%

Figlio minore: 75%

La Legge 335/95 e la trattenuta sulla reversibilità

Dal 1995 è entrata in vigore la Riforma delle pensioni del Governo Dini, ovvero la Legge 335/95.

Questa Riforma, per far risparmiare l’Inps, ha introdotto un taglio alle pensioni di reversibilità, disponendo che se il coniuge superstite ha dei redditi propri (per esempio anche solo una sua pensione personale), allora dovrà subire una pesante decurtazione, che può arrivare fino alla metà della pensione di reversibilità.

Questo taglio si applica solo alla pensione a carico dell’Inps, ma non si applica affatto alla pensione integrativa a carico del Fondo CRF, poichè questo nostro Fondo è di natura privata e non pubblica.
Ma vi è di più.

Lo Statuto del Fondo stabilisce che il Fondo CRF non solo non deve decurtare la sua pensione, ma deve anche compensare la trattenuta operata dall’Inps.

La tabella di cui sopra va quindi aggiornata così:

 

Che cosa avviene della reversibilità

se si riscuote lo zainetto?

Se il pensionato diretto decide di riscuotere lo zainetto, allora la moglie perderà la sua pensione integrativa di reversibilità.

Si può discutere della legittimità di questa scelta del pensionato diretto, perchè la pensione di reversibilità in realtà appartiene al coniuge superstite e non al pensionato diretto.
Soprattutto le perplessità sorgono in caso di divorzio e successivo matrimonio, in cui il primo coniuge perde la sua quota di pensione, ma neppure riscuote la sua quota di zainetto.

In ogni caso, una volta riscosso lo zainetto, il coniuge superstite perde la futura pensione di reversibilità del Fondo CRF, mantenendo solo quella dell’INPS.

A questo punto è chiaro che se l’Inps decurterà la pensione di reverisibilità in base alla Legge 335/95, non ci sarà poi alcuna pensione integrativa del Fondo a “compensare” questo taglio dell’inps, perchè prima tutta la pensione è stata zainettata.

Il risultato, nell’esempio che stiamo facendo, sarà il seguente:

Occorre quindi fare molta attenzione nel fare la scelta dello zainetto, e tenere conto di tutto, soprattutto per tutelare il coniuge superstite.

L’Associazione Pensionati è a disposizione per ogni chiarimento.