Quando è possibile zainettare ?


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Molti ci chiedono in quali casi è possibile zainettare la propria pensione.
E’ bene essere chiari: lo zainetto è solo una eccezione, poiché invece la regola normale è che il pensionato abbia diritto alla sua pensione mensile, senza che possa scegliere di monetizzarla in un capitale sostitutivo “una tantum”.
Solo eccezionalmente la Covip (la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) può autorizzare gli zainetti, e lo fa in pratica nei soli casi di fusione o di liquidazione di un Fondo Pensione.

Ad esempio nel Gruppo Intesa Sanpaolo, di cui facciamo parte, la situazione è molto varia:
1. alcuni Fondi hanno già potuto zainettare (es. San Paolo, Cr Padova e Rovigo e prima ancora Cr Pistoia e Cr Venezia).
2. Altri Fondi attendono ancora la fusione (es. Cariplo e noi della CR Firenze).
3. Altri ancora (Banco di Napoli) inizialmente potevano zainettare per la loro particolare situazione di crisi (dal 2001), e poi se lo sono visti impedire dal 2013, salvo riprendere oggi per la fusione nel Fondo di Gruppo.

Nella Cr Firenze nel 2010 è stato possibile zainettare la pensione del FIP, ma le somme offerte dalla Banca allora non furono calcolate in modo giusto, e furono molto basse, poiché in modo illegittimo non venne calcolata la perequazione e la reversibilità. Chi ha fatto causa tramite l’Associazione (vinta anche in cassazione) avrà diritto ad uno zainetto molto più elevato. Infatti abbiamo già avuto modo di constatare che, per chi purtroppo è deceduto, è stata poi offerta alla vedova per il FIP uno zainetto più elevato, e così sarà oggi anche per tutti coloro che vorranno zainettare anche il FIP in occasione della prossima fusione dei Fondi.

E’ bene quindi vigilare sui criteri di calcolo dello zainetto, per evitare un accordo sindacale possa portare ad un calcolo riduttivo, come avvenuto ad esempio per il San Paolo, dove tutti gli zainetti sono stati decurtati del 6% in forza dell’Accordo Sindacale per il San Paolo del 5 dicembre 2017.

A maggior ragione è importante la nostra richiesta di Referendum, che contiene i giusti criteri di calcolo dello zainetto. Non possiamo permettere che un altro Accordo Sindacale come quello del San Paolo riduca ancora una volta i diritti dei pensionati.

Vediamo allora i punti essenziali.
1. Come avviene per legge la fusione dei Fondi.
2. Come si calcola lo zainetto per i pensionati e per gli altri iscritti (attivi, esodati e pensionati).

La fusione dei Fondi

Abbiamo sempre sostenuto che la legge impone una procedura di fusione, che passa per il referendum fra gli iscritti, e che non è sufficiente un accordo sindacale.
Oggi ci ha dato ragione perfino l’ Unicredit, poiché quest’anno ha cambiato la sua prassi e ha finalmente promosso il Referendum fra gli iscritti della Cassa di Risparmio di Torino (che è un Fondo ex esonerativo esattamente come il nostro) per procedere alla fusione nel Fondo di Gruppo e poter zainettare la loro posizione.
La Covip ha approvato questa procedura del referendum (a riprova di ciò si può consultare il sito del Fondo Unicredit: www.fpunicredit.eu/normativa/votazioni-assemblea-straordinaria-2019).
Non solo, ma nel nuovo Regolamento del Fondo di Gruppo Unicredit è stato incorporato integralmente il precedente Statuto del Fondo Cr Torino, per poter effettivamente garantire agli iscritti il mantenimento delle loro condizioni di miglior favore (si può consultare il testo del Regolamento Unicredit a pag. 31).
Infine anche in futuro, nel Fondo di Gruppo Unicredit, non potrà essere modificato il precedente Statuto della ex Cr Torino senza il referendum fra i soli iscritti di provenienza Cr Torino.
Queste condizioni di tutela degli iscritti della Cr Torino non erano affatto scontate e non sono state una benevola concessione dell’ Unicredit, ma frutto di una battaglia degli iscritti interessati. In precedenza, nel 2015, l’ Unicredit non aveva adottato la procedura di fusione prevista per legge, ed aveva incorporato 21 fondi “interni” (fra cui il Banco di Sicilia) senza alcun referendum fra gli iscritti.
Noi chiediamo che per il nostro Fondo Cr Firenze si proceda come ha fatto di recente l’ Unicredit per la Cr Torino, con il referendum e la piena tutela degli iscritti anche per il futuro.

Come si calcola lo zainetto per i pensionati e per gli altri iscritti (attivi, esodati e pensionati).

Nel nostro precedente Giornalino n. 58 (a pag. 20) del novembre 2019 abbiamo già illustrato la problematica il calcolo dello zainetto con un articolo dell’Avv. Michele Iacoviello, pubblicato anche sul nostro sito (https://www.pensionaticariflor.it/zainetti/2019/zainetti-come-si-calcola-in-generale-lo-zainetto/).
L’Associazione resta a disposizione degli iscritti per ogni problema.
Fin d’ora vogliamo precisare questo in termini generali:
– per i pensionati le questioni principali nascono dai tasso di attualizzazione adottato e dal calcolo della quota di reversibilità;
– per gli attivi occorrerà tener conto anche della loro riserva matematica, anche perché per molti attivi o esodati spesso la pensione integrativa è molto bassa (addirittura pari a zero) per la mancata pensionabilità dell’E.D.R. (Elemento Distinto della Retribuzione).

E’ questo che anche noi vogliamo il Referendum, perché non possiamo permettere che i nostri diritti vengano decisi solo nel chiuso di una stanza da sindacati i cui esponenti spesso non sono neppure iscritti al Fondo.
Vi terremo informati degli sviluppi sul nostro Sito e con le nostre Circolari.

Il Presidente
Roberto GATTAI

Ha collaborato per la parte giuridica l’Avv. Michele IACOVIELLO