Zainetti: come si calcola in generale lo zainetto


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Sempre più spesso, soprattutto nelle Banche, si parla dei c.d. “zainetti”, ovvero della “capitalizzazione” della pensione.
In questo caso il lavoratore / pensionato percepisce una somma capitale una tantum in alternativa e rinunciando ad una pensione mensile.

Precisiamo subito che il termine “zainetto”non compare in nessuna norma di legge, ma appartiene al gergo politico sindacale, e viene usato per indicare realtà molto diverse fra loro.
Sulle varie ipotesi di zainetto si veda la nostra apposita pagina “Che cosa è lo zainetto pensionistico ?”

Qui prenderemo in esame il calcolo della ipotesi più frequente di conversione di una pensione mensile (spesso già in corso, ma a volte futura)  in un capitale una tantum.
Comunemente questo viene chiamata in gergo la c.d. “zainettizzazione” della pensione.

Si tratta di un diritto che non è previsto dalla legge.
Talvolta è previsto in generale da alcuni statuti dei Fondi Pensione (ad esempio quello del Banco di Napoli all’ art. 47).
Più spesso questa facoltà viene introdotta eccezionalmente da alcuni accordi sindacali, in occasione di fusioni o trasformazione dei fondi pensione (previa autorizzazione della Covip).
E’ bene avere molto chiaro che in questi casi si tratta di una semplice facoltà, prevista dagli accordi sindacali (ma non dalla legge) in alternativa al diritto a continuare a percepire la rendita mensile.
Il pensionato ha ovviamente il diritto a percepire la pensione, ma non ha per legge il diritto a capitalizzare la sua pensione.
Il lavoratore in servizio (o in esodo) che non ha ancora maturato il suo diritto alla pensione ha un vero e proprio diritto (condizionato e differito) alla sua futura pensione, ma allo stesso modo non ha normalmente il diritto di capitalizzarla anticipatamente.
Dopo la morte del titolare normalmente hanno diritto a subentrare nella pensione di reversibilità il coniuge superstite o i figli minori o disabili, che sono titolari di un diritto in proprio, e non quali semplici eredi. E’ infatti possibile non avere diritto all’ eredità (o rinunciarvi), ma non per questo si perde il diritto alla pensione di reversibilità.

In certi casi, comunque, sorge la possibilità di capitalizzare la pensione in una somma una tantum, anzichè percepirla mensilmente.
Questa facoltà (non obbligo) può derivare dallo Statuto del Fondo, oppure da accordi sindacali di fusione o trasferimento dei fondi.
In questi accordi si offre al pensionato (o lavoratore in servizio) una semplice facoltà.
Se gli accordi non ledono il diritto alla pensione mensile (diretta e futura di reversibilità), non si potrà dire che abbiano violato la legge.
Quindi, nel calcolo dello zainetto, offerto spesso gli accordi sindacali possono inserire anche dei correttivi (purchè non discriminatori) o delle decurtazioni.
Il caso più frequente è quello di una soglia minima di importo garantita a tutti, che spesso trova la sua contropartita in una percentuale di decurtazione uguale per tutti.
Non è possibile impugnare questa decurtazione, a condizione che rimanga la possibilità di continuare a percepire intatta la rendita mensile spettante.
Questo è stabilito anche in varie sentenze: Cass. n. 10353 del 2014 – sugli zainetti San Paolo del 1998.

A questo punto sorgono numerosi e complicati problemi sul calcolo dello zainetto.
Diciamo subito che non esistono dei criteri di legge che impongano un preciso criterio di calcolo dello zainetto.
Invece esistono dei criteri di calcolo che regolano, ad esempio, il calcolo del riscatto della laurea o di una ricongiunzione contributiva.
Nel calcolare l’ importo dello zainetto si ricorre tendenzialmente alla scienza della matematica attuariale: esiste un Ordine Nazionale degli Attuari che elabora delle linee guida sui calcoli in materia di previdenza. Si tratta però di mere indicazioni tecniche, senza alcun valore vincolante.

Questo perchè si tratta non tanto di impostare correttamente le formule di calcolo, ma soprattutto di scegliere correttamente in concreto i parametri statistici da applicare.

  • Quali sono le giuste tabelle di speranza di vita ?
  • Qual è il tasso di inflazione ipotizzabile per il futuro (ovvero per tutta la presumibile durata della vita del pensionato) ?
  • Come aumenterebbe la perequazione futura pensione mensile del pensionato ?
  • Qual è il tasso di rendimento presumibile che daranno i futuri investimenti di una somma capitale ?
  • Quanto sopravviverebbe statisticamente il coniuge superstite del pensionato ?

Se non si risponde a queste domande, non sarà possibile fare alcun calcolo dello zainetto.
Senonchè qui si tratta inevitabilmente di fare previsioni per il futuro, e non già di ricostruire la situazione esistente al momento del calcolo.
Chi può dire quale sarà il tasso di inflazione dei prossimi vent’anni ?
Se rivolgessimo la domanda a cinque Premi Nobel per l’economia, otterremmo probabilmente cinque risposte diverse.

Scartiamo quindi subito la possibilità che si possa calcolare lo zainetto mediante una scienza esatta, come la matematica.
Infatti se anche le formule attuariali fossero applicate correttamente, rimarrebbe sempre il problema di base della scelta dei dati numerici da applicare.
In pratica è come se si chiedesse ad un esperto di calcolare la rata di un mutuo: non è sufficiente che questo professionista sia capace di calcolare i mutui, ma occorre prima valutare se il tasso applicato sia più o meno vantaggioso.
Allo stesso modo va considerato che lo zainetto è una sorta di mutuo alla rovescia: si parte dalle rate mensili (la pensione), si applica un tasso a scelta ed il risultato sarà il capitale nel suo valore attuale.

Secondo la matematica attuariale, vi sono formule che permettono in termini generali di calcolare come si attualizza una rendita (ovvero si calcola il valore attuale di essa). Per una lezione in materia, ad esempio, clicca qui.
Gli attuari sanno anche ben distinguere fra il calcolo di rendite costanti (ovvero una pensione congelata in cifra) da quella di rendite variabili (ovvero una pensione rivalutata nel tempo in base all’inflazione presunta).
Tuttavia quello che veramente conta sono soprattutto i parametri numerici utilizzati.
Vediamoli analiticamente.

La speranza di vita

A prima vista dovrebbe essere facile calcolarla, poichè esistono le apposite tabelle dell’ Istat.
Senonchè se si consulta il sito dell’ Istat sul punto è facile constatare che vi sono numerose tabelle, articolate in vario modo e suddivise su media nazionale, oppure per regione, istruzione, ed altri criteri…
E’ ben noto  che le donne vivono mediamente più a lungo degli uomini, ma l’ applicazione di questo criterio nel calcolo dei premi delle assicurazioni è stato contestato a livello europeo perchè rischia di diventare discriminatorio.
E’ anche ovvio che le speranze di vita variano fortemente in base alla mansioni lavorative svolte.
Chi ha svolto mansioni usuranti ha purtroppo una minore aspettativa di vita. In passato i minatori avevano addirittura il diritto per legge di capitalizzare la loro pensione, poichè in troppi non arrivavano neppure all’ età pensionabile e versavano i loro contributi inutilmente. La stessa normativa era prevista per il personale iscritta al Fondo Volo presso l’ Inps.

All’ opposto, vi sono categorie che per fortuna hanno statisticamente una maggiore aspettativa di vita.
Notoriamente i lavoratori bancari (almeno un tempo) avevano una migliore aspettativa di vita, e questo è un fatto ben noto a tutti gli attuari quando predispongono i loro bilanci tecnici.
Di conseguenza per questa categoria dei bancari già il fatto di adottare le tabelle medie nazionali, anzichè quelle specifiche della categoria, porta a risultati che penalizzano in concreto i pensionati che vogliono “zainettare”.

Il tasso di attualizzazione

E’ il dato numerico più importante: quello da cui dipende in prevalenza il calcolo dello zainetto.
Più alto sarà il tasso e più basso sarà lo zainetto.
In pratica ha la stessa importanza del tasso nel mutuo per un alloggio: bastano pochi decimali nel tasso perchè il calcolo del valore finale di un alloggio cambi radicalmente. Allo stesso modo nel calcolo dello zainetto (che è una sorta di mutuo, ma al contrario) il tasso applicato cambia di molto il valore del capitale oggi “attualizzato”.
Questo tasso non è previsto per legge e neppure potrebbe esserlo, poichè varia in base alle vicende del’ economia. In pratica viene scelto dall’ attuario, ma in realtà viene concretamente indicato dalla Banca.
Dobbiamo ancora aggiungere che nella redazione del bilancio, mentre la Banca è vincolata ai Principi Contabili Internazionali IAS 19 (poichè la Banca è quotata in borsa), non lo è il Fondo Pensioni, che non è affatto quotato in borsa e quindi gode di maggiore libertà nella determinazione dei tassi, indicati secondo “principi civilistici ordinari”.

Gli altri tassi previsionali per il futuro: l’ inflazione, la dinamica salariale e la perequazione delle pensioni.

Anche per questi parametri, che entrano nel calcolo dello zainetto, si tratta di prevedere il futuro. Si cercherà magari di farlo nel modo più attendibile (salvo forzature che non sono rare), ma si tratta pur sempre di previsioni, nè questi dati potranno essere rettificati in futuro, quando già si è riscosso lo zainetto.

La reversibilità

E’ il problema più spinoso.

E’ legittimo zainettizzare la reversibilità del coniuge ?
Chi ha zainettato ha privato automaticamente il coniuge della sua futura pensione di reversibilità.
Non è detto però che questo sia lecito, poichè la reversibilità non è un diritto che cade in successione, ma è un diritto in proprio del coniuge (e dei figli). Il coniuge può essere anche divorziato (o aver rinunziato all’ eredità), ma non per questo perde il diritto alla reversibilità.
Addirittura l’ INPS ogni anno deve occupersi inevitabilmente di una serie di casi di femminicidio in cui il coniuge assassino potrebbe cercare di rivendicare il suo diritto alla reversibilità: infatti in generale l’assassino perde la eredità, ma non automaticamente la pensione, almeno fino ad una recente legge del 2011.

Vi è quindi un problema assai delicato, di carattere giuridico, in cui va stabilito preliminarmente questo: il marito può disporre della futura pensione di reversibilità della moglie ?
Facciamo un caso pratico: il marito ha divorziato, passa un assegno mensile alla moglie, ma convive con un’altra donna.
Normalmente in questo caso la moglie conserva il diritto alla reversibilità.
Senonchè il marito, zainettando, potrebbe riscuotere in proprio la quota della moglie e poi girarla alla nuova compagna.
Tutto questo pone quantomeno dei grossi problemi di ammissibilità della zainettizzazione estesa anche alla reversibilità. Non si può certo escludere che il coniuge superstite di uno “zainettato” possa poi porre il problema della sua personale pensione di reversibilità.

Come si calcola la reversibilità sullo zainetto ?

Accantoniamo per il momento il problema della ammissibilità, per occuparci del problema specifico dell’ incidenza della reversibilità sul calcolo dello zainetto.
Iniziamo a considerare che se il Fondo Pensione volesse agire correttamente, non potrebbe fare altro che differenziare il calcolo dello zainetto fra singoli e coniugati.
Non c’ è alternativa.
Se invece due iscritti in posizione analoga, di cui uno è singolo e l’ altro coniugato, percepiscono lo stesso importo per lo zainetto, allora uno dei due calcoli sarà ovviamente sbagliato (ed in misura minore la problematica si pone anche in relazione all’ età del coniuge, essendo diversa la speranza di vita).

Se ne può avere la conferma diretta in un modo semplicissimo: basta andare sul sito dell’ Assofondi ed utilizzare l’ apposito simulatore della rendita.
Si vedrà facilmente che il calcolo sarà differenziato in base alla esistenza di un coniuge e perfino alla sua età.

Questo è perfettamente in linea con le conclusioni della matematica attuariale.
E’ ovvio però a questo punto che un corretto calcolo dello zainetto dovrebbe inserire anche la “attualizzazione” della futura pensione di reversibilità.

In concreto vi sono tre possibilità operative:

  1. Si inserisce la reversibilità individuale, utilizzando i dati individuali del coniuge. Questa possibilità è l’ unica corretta, ma non viene quasi mai applicata. Nella nostra lunga esperienza di assistenza ai pensionati, ci risulta un solo caso: quello del 2015 della zainettizzazione presso la Banca Carige (Cassa di Risparmio di Genova), in cui effettivamente vennero differenziati gli zainetti individuali.
  2. Non si inserisce nessuna reversibilità: è il criterio purtroppo più diffuso, ma anche il più illegittimo. Dove il nostro Studio è intervenuto a tutela dei pensionati, la Banca ha perso le cause ed ha dovuto poi pagare alle vedove anche la loro reversibilità, in forma di sostanziosi nuovi zainetti. Si veda quanto avvenuto presso la Cassa di Risparmio di Firenze, cliccando sull’ apposita pagina.
  3. Si inserisce una quota “media” della presunta reversibilità: è il metodo che oggi va più di moda, anche per timore da parte delle Banche di una sconfitta in giudizio.
    Si cerca quindi di sostenere che la reversibilità è stata inserita, ma in valori “medi”.
    Su questo vi sono da fare quantomeno tre considerazioni:

    1. Se così fosse, ci pare assurdo regalare una quota aggiuntiva di reversibilità a chi è singolo, a scapito degli altri.
    2. Appare iniquo calcolare una “media”, prescindendo dalla situazione specifica del nucleo familiare, e dall’età individuale del coniuge.
    3. Soprattutto è veramente ingiusto negare la reversibilità del figlio disabile, sottraendo le risorse necessarie proprio ai più deboli.

Concludiamo osservando che qui abbiamo voluto solo dare un’idea generale della complessa problematica degli zainetti.
Vi sono poi un’infinità di ipotesi concrete che il nostro Studio sta seguendo attivamente in questo periodo, soprattutto nel settore delle Banche, a seguito della fusione dei Fondi.

Su questo vi invitiamo a seguire le singole pagine del sito ed i futuri aggiornamenti.