Lo Statuto del Fondo di Previdenza CR Firenze del 2021 dopo il referendum


FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

(Ente morale riconosciuto con D.P.R. 14 febbraio 1963 n. 439)
C. Fisc. 80000930489 – n. 1.520 Albo Fondi Pensione

Indice dell'articolo:

STATUTO
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
del 14 gennaio 2011

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPO, ISCRITTI

ART. 1 – Denominazione, forma giuridica, sede

Il “Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze” è Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 14.2.1963 n. 439.
A seguito della cessazione del regime di esonero dall’assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e della conseguente trasformazione, a norma dell’art. 3 della legge 30.7.1990 n. 218 e dell’art. 5 del d. lgs. 20.11.1990 n. 357, in fondo integrativo della predetta assicurazione, il medesimo Fondo pur mutando lo scopo e le finalità di cui ai successivi articoli del presente Statuto, mantiene la denominazione di “Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze” per ciò intendendosi il personale della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. (cui la Cassa di Risparmio di Firenze ha conferito l’azienda bancaria assumendo la denominazione di “Ente Cassa di Risparmio di Firenze”).
L’anzidetto Fondo ha sede legale in Firenze, presso la Sede sociale della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e svolge la sua attività nel territorio della Repubblica Italiana sotto la vigilanza degli Organi competenti come individuati dalla vigente legislazione in materia.

Nel presente Statuto, per brevità:
– il “Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze”, di cui allo Statuto approvato con D.P.R. 18.4.1973 n. 468 così come modificato con D.P.R. 3.12.1986 n. 1016 è denominato “Fondo esonerativo”;
– il “Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze” di cui al presente Statuto, è denominato “Fondo”;
– la “Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.” è denominata “Cassa”, peraltro intendendosi per servizio presso la medesima anche quello prestato presso la “Cassa di Risparmio di Firenze” antecedentemente all’avvenuto conferimento dell’azienda bancaria alla menzionata società per azioni;
– l'”Ente Cassa di Risparmio di Firenze”, è denominato “Ente”;
– l'”Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”, è denominata “A.G.O.”;
– la “vigilanza degli Organi competenti come individuati dalla vigente legislazione in materia” è denominata “Vigilanza”.

ART. 2 – Scopo e garanzia

Scopo del Fondo è di garantire, a favore dei pensionati del Fondo esonerativo, degli iscritti al medesimo Fondo esonerativo alla data del 31.12.1990 o dei beneficiari di cui all’art.14, un trattamento previdenziale, nella misura e con le modalità previste dal presente Statuto, ad integrazione delle prestazioni tempo per tempo ed a qualsiasi titolo a carico dell’A.G.O., fatto comunque salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dallo statuto approvato con D.P.R. 18.4.1973 n. 468, così come modificato con D.P.R. 3.12.1986 n. 1016, del Fondo esonerativo.

Il trattamento previdenziale di cui al presente Statuto è aggiuntivo al trattamento di fine rapporto ed alla indennità di morte, dovuti per legge e per contratto collettivo, che fanno carico al datore di lavoro.

Qualora il Fondo dovesse accertare, a causa di modifiche della vigente normativa previdenziale, successiva alla legge 8.8.1995 n. 335, il verificarsi di situazione di disavanzo tecnico provvederà a garantire le sole prestazioni disposte dallo Statuto approvato con D.P.R. 18.4.1973 n. 468, così come modificato con D.P.R. 3.12.1986 n. 1016 del Fondo esonerativo, fino a che non vengano definite con accordo sindacale intese idonee a ripristinare i necessari equilibri finanziari, approvate dal Consiglio di Amministrazione nonché dalla Vigilanza.

La Cassa è solidamente responsabile, verso gli iscritti, i pensionati ed i terzi, delle obbligazioni statutarie del Fondo.

ART. 3 – Iscritti

Sono iscritti al Fondo i dipendenti della Cassa in servizio alla data del 31 dicembre 1990 e già iscritti al Fondo esonerativo, nonché i pensionati diretti a carico del Fondo stesso, i pensionati di reversibilità ed i pensionati indiretti.

I pensionati di reversibilità ed indiretti acquisteranno il diritto di voto, nella quota dei pensionati, solo allorquando il loro numero supererà quello degli aventi già diritto di voto.

L’iscrizione al Fondo dei dipendenti di cui al primo comma, a termini dell’art. 5, 3° comma, del d. lgs. 20.11.1990 n. 357, è conservata, a domanda, nel caso in cui l’iscritto risolva il rapporto di lavoro con la Cassa per instaurarne uno nuovo alle dipendenze dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze o di società partecipate dalla Cassa o facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La misura della pensione integrativa a carico del Fondo, in questi casi, è pari al teorico ammontare del trattamento integrativo che competerebbe a norma dell’art. 18 a ciascun interessato se, alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la Cassa, avesse maturato il diritto a pensione a norma del presente Statuto; tale trattamento sarà tempo per tempo incrementato a norma dell’art. 22.

Il mantenimento dell’iscrizione al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, in relazione ai mutamenti societari e/o aziendali e alla relativa appartenenza al Gruppo, è rimessa a specifici accordi sindacali ed alla approvazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE

ART. 4 – Organi del Fondo

Gli Organi del Fondo sono:
– il Presidente;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Collegio dei Sindaci;
– il Responsabile del Fondo.

I membri degli Organi elettivi durano in carica tre anni, fino all’approvazione del Bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili; il Responsabile del Fondo rimane in carica sino a revoca.

ART. 5 – Presidente

Il Presidente:

  1. ha la rappresentanza legale del Fondo;
  2. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  3. vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
  4. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che, a norma dell’art. 7, non siano riservati al Consiglio;
  5. d’intesa con il Vice Presidente, elabora il piano programmatico triennale e lo sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente del Fondo.
Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell’assenza e dell’impedimento del Presidente.

ART. 6 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Amministrazione composto:

a) da cinque rappresentanti della Cassa, designati dal Consiglio di Amministrazione della medesima;

b) da cinque rappresentanti degli iscritti al Fondo, di cui quattro eletti dai pensionati ed uno dagli iscritti in servizio, Quando il numero degli iscritti in servizio si ridurrà a meno di 50 unità, verrà meno la riserva del posto in Consiglio di Amministrazione per tale categoria e la rappresentanza dei pensionati in Consiglio aumenterà ad un totale di 5 unità.

I Consiglieri sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Dopo l’approvazione di ciascun Bilancio annuale il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente e viceversa, così da garantire l’alternanza perfetta della Presidenza ad un rappresentante degli iscritti e ad un rappresentante della Cassa.

Per il primo esercizio successivo all’approvazione del presente statuto il Consiglio eleggerà il Presidente tra i rappresentanti degli iscritti ed il Vice Presidente tra i rappresentanti della Cassa.

Il Consiglio nomina il Segretario del Fondo, su proposta del Presidente, scegliendolo anche fra i propri membri.

Tutti i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente, può assistere il Responsabile del Fondo.

In caso di decadenza dalla carica di uno o più Amministratori, per qualsiasi motivo:

  1. se si tratta di membro nominato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, questa provvede alla relativa sostituzione;
  2. se si tratta di membro elettivo degli iscritti in servizio od in pensione, gli subentra colui che nella votazione di nomina ha raccolto il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto, nel rispetto dei requisiti di legge.

ART. 7 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione del Fondo; definisce le strategie e le linee fondamentali delle politiche di investimento e i principali riferimenti operativi che regolano le singole attività; ottempera alle prerogative riservate ad esso dallo Statuto.

In particolare:

– nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
– nomina il Responsabile del Fondo;
– approva, con maggioranza assoluta, il piano programmatico triennale, attuativo delle strategie;
– delibera sui piani di impiego delle risorse, sul modello di gestione delle stesse e sulla scelta dei gestori;
– decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse;
– approva il Bilancio e la relativa relazione;
– adotta le misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, le misure per l’informazione periodica degli stessi circa l’andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle istruzioni della Vigilanza;
– individua e definisce le convenzioni con i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio e individua l’istituzione depositaria delle risorse del Fondo ed i soggetti a cui affidare le attività del Fondo;
– in caso di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, riferisce alla Vigilanza i provvedimenti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
– apporta le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Vigilanza;
– sottopone a referendum le eventuali richieste di modifiche dello Statuto presentate da almeno 500 iscritti, previo assenso del CdA della Cassa.

Le modifiche dello Statuto devono essere presentate alla Vigilanza dopo essere state deliberate:

  1. dal Consiglio di Amministrazione della Cassa;
  2. dalla maggioranza assoluta degli iscritti al Fondo, mediante referendum.

ART. 8 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci o da almeno tre membri del Consiglio medesimo.

I membri del Consiglio, i Sindaci ed il Segretario, nonché eventualmente il Responsabile, sono convocati dal Presidente mediante invito personale con lettera raccomandata o con altro strumento di comunicazione previsto dal Consiglio di Amministrazione, da spedire almeno otto giorni prima dell’adunanza. L’invito deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza. Nel caso di urgenza, l’invito può essere inviato telegraficamente o con altro strumento di comunicazione previsto dal Consiglio di Amministrazione, almeno due giorni prima dell’adunanza, con succinta indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno 6 membri, dei quali almeno tre rappresentanti la Cassa ed almeno tre fra i rappresentanti di cui alla lettera b) del precedente art. 6.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio, in assenza di dissenso del Collegio sindacale.

L’assenza ingiustificata di un Consigliere dalle riunioni del Consiglio per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono trascritti a cura del Segretario del Fondo nell’apposito libro dei verbali e sono firmati dallo stesso Segretario e dal Presidente; tale libro dovrà essere custodito dal Segretario e vidimato a norma di legge.

È ammessa la partecipazione con strumenti di video conferenza o telefonici, purché i partecipanti con tale modalità possano essere identificati dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente) e dal Segretario, presenti nello stesso luogo.

ART. 9 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione, attribuzioni

Il Collegio dei Sindaci è composto da due membri effettivi dei quali:

  1. uno nominato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa;
  2. uno eletto dagli iscritti.

Nello stesso modo è nominato un Sindaco supplente da parte della Cassa ed eletto un Sindaco supplente per la categoria degli iscritti.

Tutti i componenti del Collegio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

La decadenza per qualsiasi motivo dalla carica comporta il subentro del Sindaco supplente eletto dalla stessa componente, il quale resterà in carica sino alla scadenza del mandato collegiale.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci possono essere eletti per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Collegio effettua il controllo sull’amministrazione del Fondo, vigila sull’osservanza delle leggi e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sulla adeguatezza dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo corretto funzionamento.

Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti sull’apposito libro dei verbali e sottoscritti dai partecipanti alla adunanza.

ART. 10 – Certificazione del Bilancio d’esercizio

I rendiconti annuali sono certificati da società di revisione iscritta negli albi ai sensi di legge ed effettua il controllo contabile.

Il conferimento dell’incarico alla società di revisione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio dei Sindaci.

ART. 11 – Responsabile del Fondo

Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile del Fondo deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità come definiti dalla normativa vigente. Il venir meno dei requisiti suddetti comporta la decadenza dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso, in capo al Responsabile, dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma ed indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 c.c.

Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:

  1. verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa vigente, nonché delle disposizioni del presente Statuto;
  2. vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la Gestione finanziaria del Fondo;
  3. inviare alla Vigilanza, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del Fondo ed ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
  4. vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

Il Responsabile del Fondo ha l’obbligo di segnalare alla Vigilanza, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

La remunerazione del Responsabile del Fondo è fissata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 – Amministratori e Sindaci – Designazione e compensi

La designazione dei rappresentanti della Cassa e la elezione degli altri membri nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci del Fondo devono essere fatte entro il mese precedente lo scadere del triennio di durata di tali organi.

L’elezione di cui al precedente comma viene fatta secondo il Regolamento elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La designazione e l’elezione degli Amministratori e dei Sindaci, prescinde dall’iscrizione al Fondo.

I candidati ed i designati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità come definiti dalla normativa vigente. Il venir meno dei requisiti suddetti comporta la decadenza dalla carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci che nel corso del triennio decadano dalla carica, per qualsiasi motivo, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali essi vennero nominati, salvo che si tratti di rappresentante degli iscritti in servizio e dei pensionati, nel qual caso ad esso succede colui che nella graduatoria dell’ultima elezione segue immediatamente gli eletti. Mancando tale ultima possibilità si procede alla elezione del sostituto con le modalità di cui in appresso.

I membri dei predetti organi nominati nel corso del triennio durano in carica fino alla scadenza del triennio stesso.

Per i Consiglieri e per i Sindaci che siano dipendenti della Cassa o di società partecipate dalla Cassa o facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo costituisce causa di decadenza dalla carica la risoluzione o comunque la cessazione del rapporto di impiego con la Cassa stessa, senza liquidazione di pensione diretta a carico del Fondo.

Per le elezioni effettuate a mezzo postale viene fissato un termine entro il quale il voto deve giungere; i voti non pervenuti o pervenuti in ritardo si considerano astensioni.

L’elezione dei membri rappresentanti degli iscritti in servizio negli organi predetti è fatta dagli iscritti in servizio al Fondo mediante votazione per scrutinio segreto a maggioranza dei votanti, effettuata anche a mezzo postale.

L’elezione dei membri rappresentanti degli iscritti in pensione, nel Consiglio di Amministrazione, è fatta dai pensionati mediante votazione per scrutinio segreto, a maggioranza dei votanti, effettuata anche per mezzo postale.

Le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sono riferite agli elenchi nominativi forniti dal Fondo ed aggiornati a non più di trenta giorni prima della data delle elezioni.

Il Consiglio e il Collegio dei Sindaci resteranno in carica fino all’insediamento rispettivamente del nuovo Consiglio e del nuovo Collegio dei Sindaci.

Il compenso dei membri del Collegio dei Sindaci è fissato dal Consiglio di Amministrazione per la durata dell’intero mandato.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze consiliari, stabilito all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere vincolante del Collegio dei Sindaci.

Spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica.

TITOLO III
PRESTAZIONI

ART. 13 – Prestazioni

Le prestazioni del Fondo consistono in un trattamento di pensione, diretta ed ai superstiti, integrativo delle prestazioni tempo per tempo ed a qualsiasi titolo a carico dell’A.G.O.

Ai fini dell’applicazione del presente Statuto, nonché ai fini del calcolo delle pensioni integrative, le prestazioni dell’A.G.O. si considerano limitatamente alla quota di esse corrispondente al periodo di servizio prestato con diritto a retribuzione presso la Cassa e/o riconosciuto utile ai fini della pensione complessiva garantita dall’A.G.O. ed integrata dal Fondo.

Le prestazioni dell’A.G.O. utili per la determinazione della quota integrativa si considerano al lordo di qualunque trattenuta, contributo, riduzione e quant’altro, che a qualsiasi titolo dovessero gravare sulle prestazioni medesime.

Qualora il titolare di prestazione diretta di cui all’art. 14 ovvero di prestazione ai superstiti a carico del Fondo percepisca redditi di lavoro dipendente e/o autonomo la pensione complessiva (per quota a carico dell’INPS e per integrazione del Fondo) non potrà comunque essere superiore a quella dovuta in applicazione delle disposizioni tempo per tempo vigenti nell’A.G.O., avuto riguardo al limite di età vigente nel regime generale: in deroga a quanto avanti previsto alla pensione complessiva spettante ai superstiti di iscritto o pensionato non si applica la riduzione di cui all’art. 1, comma 41, della legge 8/8/95 n. 335.

Fermo quanto disposto al 2° comma, ai fini del calcolo delle pensioni integrative le prestazioni dell’A.G.O. si considerano inoltre comprensive di qualunque supplemento, aumento, maggiorazione, ecc., con la sola eccezione delle maggiorazioni per carichi di famiglia.

ART. 14 – Pensione diretta

La pensione diretta spetta all’iscritto al raggiungimento dei requisiti di accesso stabiliti nel regime obbligatorio A.G.O. per vecchiaia, anzianità ed invalidità ed è subordinata alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio.

La pensione diretta spetta a qualunque età nel caso di inabilità o invalidità permanente, ovvero di superamento del periodo di comporto per malattia, sempreché sia stata riconosciuta la prestazione previdenziale da parte dell’A.G.O.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma del presente articolo, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la corresponsione del trattamento integrativo sarà differita al momento in cui l’iscritto ottenga la liquidazione di pensione di anzianità e/o di vecchiaia a carico dell’A.G.O, sempre che l’iscritto abbia raggiunto venti anni di iscrizioni all’A.G.O.

Ai soli fini della anzianità di iscrizione al Fondo per il conseguimento del diritto a pensione sono considerati utili: a) i periodi di servizio con diritto a retribuzione prestato presso la Cassa – e nei casi preveduti dall’art. 3, 3° comma, presso l’Ente o le Società ivi indicate – e comunque riconosciuti per legge utili ai fini del diritto a pensione; b) i periodi riscattati o riconosciuti dal Fondo esonerativo o presso il medesimo ricongiunti per ciò tenuto altresì conto dei periodi riconosciuti dal Fondo ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 del presente Statuto; c) i periodi di prosecuzione volontaria ove l’iscritto abbia ottenuto il consenso del Fondo.

Ai fini anzidetti i periodi di iscrizione al Fondo durante i quali è prestato servizio a tempo parziale sono utili per intero.

ART. 15 – Pensione indiretta e di reversibilità

La pensione ai superstiti, in caso di morte di un iscritto in servizio o di un pensionato diretto, sarà corrisposta secondo i requisiti stabiliti nel corrispondente regime obbligatorio e calcolata, secondo i criteri stabiliti nel presente Statuto, con l’anzianità maturata nel servizio prestato.

ART. 16 – Esclusione e cessazione del diritto per i superstiti

Le esclusioni e le cessazioni del diritto alla pensione per i superstiti sono quelle previste tempo per tempo dalle norme che disciplinano l’A.G.O.

ART. 17 – Pensione ai superstiti e di reversibilità

Le prestazioni annue tempo per tempo erogate ai superstiti di cui all’art. 15 saranno integrate dal Fondo fino a raggiungere complessivamente le aliquote percentuali previste, nei confronti delle corrispondenti ipotesi, dalla legislazione tempo per tempo vigente in materia di A.G.O., riferite, le predette aliquote, alla pensione annua diretta già in atto a carico del Fondo o che sarebbe spettata all’iscritto a carico del Fondo a norma dell’art. 18.

In deroga a quanto sopra, la pensione, se unico superstite con diritto a pensione sia un figlio minorenne, non può essere complessivamente inferiore al 75% della pensione liquidata al pensionato diretto o relativa all’iscritto defunto.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in presenza di avanzo tecnico risultante dall’ultimo bilancio tecnico approvato, potrà aumentare detta percentuale sino al 90% della pensione liquidata al pensionato diretto o relativa all’iscritto defunto.

A termini dell’art. 23 della legge 8.3.75, n. 39, la pensione ai minori di età superstiti di iscritto o di pensionato diretto è comunque conservata sino al compimento del 21° anno di età del soggetto.

Qualora si verifichino variazioni nella composizione del numero dei superstiti con diritto a pensione, la misura della pensione è corrispondentemente ricalcolata.

ART. 18 – Determinazione delle prestazioni

La pensione liquidata dal Fondo integrerà la pensione liquidata dall’A.G.O. fino a raggiungere complessivamente le percentuali di seguito indicate:

– l’85% della retribuzione pensionabile per i dipendenti che nei 48 mesi precedenti il pensionamento hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei quadri direttivi di 4° livello, con corrispondente numero di scatti di anzianità;

– l’82% della retribuzione pensionabile per i dipendenti che nei 48 mesi precedenti il pensionamento hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile pari o superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei quadri direttivi di 4° livello ed inferiore a quella prevista per la categoria dei dirigenti, con corrispondente numero di scatti di anzianità;

– il 78% della retribuzione pensionabile per i dipendenti che nei 48 mesi precedenti il pensionamento hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile pari o superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei dirigenti, con corrispondente numero di scatti di anzianità.

Ai fini della determinazione delle percentuali applicabili per quadri direttivi di 4° livello ci si riferirà alla retribuzione dei funzionari di grado 4° già previsti dal CCNL del Credito del 11.7.1999, per i dirigenti ci si riferirà alla retribuzione dei dirigenti di grado 4° previsti dai CCNL del Credito antecedenti a quello del 11.7.1999, entrambe le retribuzioni rivalutate con la stessa dinamica salariale applicata ai rinnovi contrattuali tempo per tempo intervenuti.

In caso di variazione dei livelli retributivi da parte della contrattazione collettiva nei 48 mesi precedenti il pensionamento, i livelli retributivi cui riferire il singolo scaglione da prendere a riferimento per determinare le percentuali suddette saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione nella media tra le retribuzioni previste da tali contratti per i diversi livelli contrattuali succedutisi nel suddetto periodo.

Qualora la contrattazione collettiva modifichi i livelli di inquadramento, il Consiglio di Amministrazione determinerà l’equivalenza ai fini dei suddetti scaglioni. I contenuti della suddetta deliberazione costituiranno oggetto di specifica informativa nella relazione del Consiglio di Amministrazione del Bilancio annuale.

La liquidazione del trattamento pensionario complessivo, per pensione a carico dell’A.G.O. e per quota integrativa a carico del Fondo, sarà pari a 1/35 delle rispettive percentuali della retribuzione pensionabile suddetta per ogni anno di iscrizione al Fondo, con un massimo di 35/35. Per il solo personale appartenente alla categoria Dirigenti la anzidetta percentuale sarà elevata all’82% della retribuzione pensionabile con 37 anni di iscrizione al Fondo.

Ai soli fini della misura delle prestazioni per la valutazione degli anni di iscrizione al Fondo, la frazione dell’ultimo anno, se inferiore a sei mesi, non verrà calcolata; se uguale o superiore varrà per un anno intero.

Ai fini della misura delle prestazioni a carico del Fondo sono considerati utili:

  1. i periodi di servizio prestato con diritto a retribuzione presso la Cassa o comunque riconosciuti utili per legge ai fini della misura della pensione;
  2. i periodi ricongiunti o riscattati presso il Fondo esonerativo;
  3. i periodi di prosecuzione volontaria ove l’iscritto abbia ottenuto il consenso del Fondo: in tal caso il pensionato ha diritto a ricevere, al raggiungimento del 35° anno di contribuzione, la riliquidazione del proprio trattamento di quiescenza nella misura prevista dai commi 1 e 4 che precedono.

Non sono comunque considerati utili ai fini della misura della pensione i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso l’A.G.O. non coincidenti con i periodi cui alle lettere a) e b) che precedono. I periodi di corso legale di laurea e/o di servizio militare riscattati presso il Fondo esonerativo sono dal Fondo riconosciuti a termini dell’art. 20 dello Statuto approvato con D.P.R. 18.4.1973 n. 468 così come modificato con D.P.R. 3.12.1986 n. 1016.

Fermo rimanendo quanto già disposto dal presente articolo, i periodi di iscrizione durante i quali è prestato servizio a tempo parziale sono utili parimenti ai fini della misura delle prestazioni di pensione, in proporzione alla effettiva durata dell’attività lavorativa. Agli effetti del calcolo delle prestazioni si determina il numero delle ore di servizio prestato a tempo parziale e si divide detto numero per quello delle ore che costituiscono l’orario ordinario settimanale previsto dai contratti di lavoro del settore per i lavoratori a tempo pieno: la somma dei quozienti costituisce il numero delle settimane riconoscibili per i periodi di lavoro a tempo parziale.

ART. 19 – Inabilità e invalidità

Nel caso di inabilità ovvero invalidità permanente dipendente da causa di servizio, che abbia determinato la perdita del posto di lavoro, riconosciute dai corrispondenti istituti previdenziali, spetterà, qualunque sia il periodo di iscrizione al Fondo, la pensione calcolata integralmente con 35/35, sulla base della retribuzione media goduta negli ultimi 48 mesi, con i criteri di cui all’art. 18 del presente Statuto.

Nel caso di morte dell’iscritto dipendente da cause di servizio, qualunque sia il periodo di iscrizione al Fondo, spetterà ai superstiti la pensione calcolata con i criteri del comma precedente.

ART. 20 – Ricongiunzioni e riscatti

Il periodo di corso legale di laurea e i periodi di contribuzione figurativa per servizio militare ed equiparati, previsti dalle norme dell’A.G.O., in quanto non siano già compresi nel periodo di iscrizione al Fondo, sono riconosciuti, a domanda, dal Fondo stesso ai fini di cui agli artt. 13 e 14 del presente Statuto, a condizione che siano stati riscattati o riconosciuti dall’A.G.O.

Il riconoscimento di cui al comma che precede non potrà essere effettuato nei confronti dei titolari di posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche che non provvedano ad effettuare il ricongiungimento della posizione assicurativa medesima ai sensi della legge 7.2.79 n. 29.

Le prestazioni relative ai periodi riscattati o riconosciuti, a termini dei commi 1 e 2 che precedono, sono corrisposte dal Fondo pro – rata in importo pari a quello dovuto nei singoli casi secondo i criteri dell’assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza della pensione massima conseguibile dopo 35 anni.

Le prestazioni relative ai periodi anzidetti subiranno esclusivamente le variazioni stabilite dalle norme sull’assicurazione generale obbligatoria.

ART. 21 – Adempimenti degli aventi diritto alle prestazioni pensionistiche

Tutte le prestazioni liquidate a norma del presente Statuto in ragione di anno verranno corrisposte per un tredicesimo al mese, ad eccezione del mese di dicembre per il quale verranno corrisposti due tredicesimi.

Gli iscritti in servizio, i pensionati e gli aventi diritto sono tenuti ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per ottenere la liquidazione delle prestazioni dell’A.G.O. impegnandosi a richiedere con sollecitudine all’INPS la liquidazione della pensione loro dovuta ed impegnandosi a seguire personalmente l’iter di concessione, ferma comunque la facoltà dell’iscritto medesimo di chiedere la liquidazione delle prestazioni dell’A.G.O., al conseguimento dei prescritti requisiti, in costanza di rapporto di lavoro.

Il trattamento garantito dal presente Statuto è escluso per l’iscritto che, senza il preventivo consenso del Fondo, opti ai sensi dell’art. 1, comma 23, della legge 335/1995 per la liquidazione del trattamento pensionistico dell’A.G.O. esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Gli iscritti in servizio, i pensionati e gli aventi diritto sono inoltre tenuti a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie per l’applicazione delle norme previste dal presente Statuto.

Nel caso in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto dal 2° e 4° comma che precedono, il Fondo è esonerato da ogni obbligazione per il periodo di inadempienza alle suddette prescrizioni.

ART. 22 – Perequazione delle prestazioni

A tutte le prestazioni a carico del Fondo si applica la normativa della perequazione automatica, tempo per tempo vigente, per l’A.G.O.

TITOLO IV
FINANZIAMENTO E GESTIONE

ART. 23 – Prestazioni e servizi per l’amministrazione

La Cassa fornisce gratuitamente il personale, i locali e gli altri mezzi necessari per l’amministrazione autonoma del Fondo.

ART. 24 – Entrate

Le entrate del Fondo sono costituite:

  • dalle rendite del patrimonio;
  • dalle eventuali contribuzioni fissate in base agli accordi sindacali tra la Cassa e le rappresentanze sindacali;
  • dagli altri eventuali proventi ordinari e straordinari.

ART. 25 – Gestione patrimoniale

Le risorse patrimoniali del Fondo destinate ad investimenti sono di massima affidate in gestione mediante convenzioni con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva peraltro la facoltà di procedere alla gestione diretta degli immobili e/o degli altri strumenti finanziari con le modalità e nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge relative ai Fondi preesistenti.

Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare da quelli previsti dall’art. 6, comma 13 del d. lgs. n. 252 del 2005.

I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.

I contenuti delle convenzioni di gestione sono determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri dell’art. 6, comma 13 del d. lgs. n. 252 del 2005.

ART. 26 – Banca depositaria

Con apposita convenzione, le risorse finanziarie del Fondo, affidate in gestione, sono depositate presso un’unica banca depositaria, ai sensi della normativa vigente.

La scelta della banca depositaria è operata ai sensi della procedura di cui all’art. 6, comma 6, del d. lgs. n. 252 del 2005.

Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento di incarico di banca depositaria.

ART. 27 – Bilancio Tecnico

Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione.

Il Bilancio Tecnico, da compilarsi nei tempi e nei casi previsti all’art. 31, accerta:

  1. Il valore attuale medio delle pensioni vigenti alla data di riferimento del Bilancio Tecnico, ivi compresi gli oneri per pensioni di reversibilità presenti e future, nonché gli oneri relativi ad eventuali iscritti non più in attività alla data del Bilancio Tecnico ed in attesa di maturazione del diritto alla prestazione.
  2. Il valore attuale medio delle future prestazioni spettanti agli iscritti in servizio alla data di riferimento del Bilancio Tecnico.
  3. Gli eventuali contributi di cui all’art. 24, n. 2), occorrenti per far fronte agli oneri suddetti, espressi in termini di aliquota contributiva di equilibrio da applicare al complesso delle retribuzioni pensionabili del personale in servizio iscritto al Fondo; la misura dei contributi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accordo sindacale, e approvata dalla Vigilanza.
  4. L’avanzo o disavanzo tecnico, sulla scorta del valore del patrimonio comunicato dal Fondo.

I parametri di riferimento per la redazione del Bilancio Tecnico saranno ripresi dalle linee guida per le valutazioni attuariali relative a fondi di previdenza complementare emanate dal Consiglio Nazionale degli Attuari, nonché dalle indicazioni della Vigilanza in materia di redazione del Bilancio Tecnico.

ART. 28 – Retribuzione pensionabile

Agli effetti del presente Statuto si considera oggi retribuzione pensionabile quella costituita dalle seguenti voci per l’ammontare di tutte le mensilità contrattuali:

– stipendio ed emolumenti equiparati (paga base, differenza aziendale, indennità di carica, carica aziendale, scatti biennali di anzianità, maggiorazione e/o indennità di laurea, benefici economici automatici, assegni ad personam, assegni di anzianità);

– indennità di mensa, indennità di scala mobile assegno ex accordo 4.1.1988 e, per il solo personale direttivo, indennità di rappresentanza, indennità di funzione, indennità dirigenti;

– premio di rendimento in misura pari all’importo erogato a tale titolo ma comunque non oltre quella tempo per tempo stabilita, mediante apposito accordo sindacale, come utile agli effetti anzidetti;

– ogni altra voce alla quale, per accordo sindacale, sia stato specificamente attribuito carattere di retribuzione pensionabile agli effetti anzidetti.

ART. 29 – Principi di investimento

Le disponibilità del Fondo devono essere investite secondo principi di oculata prudenza e seguendo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri di carattere generale, definiti dalla normativa vigente in tema di investimento delle risorse dei fondi pensione e in materia di conflitto di interesse.

ART. 30 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione redige il Bilancio che, corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio dei Sindaci, dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.

Entro 30 giorni dalla data dell’approvazione del Rendiconto, lo stesso è inviato alla Vigilanza, corredato dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

ART. 31 – Bilancio Tecnico – Periodicità di redazione

Al 31 dicembre 2012 e successivamente di triennio in triennio si provvede alla compilazione del Bilancio Tecnico del Fondo secondo quanto disposto dall’art. 27, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In relazione alle risultanze del Bilancio Tecnico approvato dal Consiglio di Amministrazione, la misura di eventuali contributi, vigenti alla data di Bilancio, può essere modificata in aumento o in diminuzione con le modalità indicate all’art. 27, sub c).

È facoltà del Consiglio di Amministrazione, qualora risulti verificata una situazione di avanzo tecnico, deliberare, previo accordo sindacale e approvazione della Vigilanza la riliquidazione delle pensioni in godimento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

ART. 32

Qualora, per effetto del presente Statuto, gli iscritti al Fondo, i pensionati od i loro aventi causa – al verificarsi delle condizioni previste nell’ordinamento dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti – non conseguano il diritto a prestazioni, od ottengano un trattamento annuo complessivamente inferiore, il Fondo è tenuto, ai sensi dell’art. 15 della legge 20 febbraio 1958 n. 55, a corrispondere, in ogni caso, il trattamento liquidabile secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria.

ART. 33

Il Fondo ha durata fino al completo adempimento delle prestazioni che gli fanno carico ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio del Fondo, di concerto con la Cassa, determinerà l’uso che dovrà farsi del patrimonio che dovesse residuare dopo soddisfatti tutti gli obblighi e carichi assunti in forza del presente Statuto.

Articoli aggiunti con il Referendum 2021:

Art. 34 – Garanzie degli iscritti nel caso di fusione del Fondo con altro Fondo Pensione

  1. Nel caso di fusione o di fattispecie assimilate con altro Fondo, rimarranno integre le garanzie di legge e di Statuto a favore degli iscritti, tenuto conto:
    1. della solidarietà della Banca (e suoi aventi causa) per le obbligazioni del Fondo derivanti dall’art. 15 della legge n. 55 del 1958 (nonché dallo Statuto vigente), che permane in vigore a favore dei singoli iscritti e loro aventi causa e non solo a favore del Fondo (o del soggetto ad esso subentrato).
    2. del vincolo di destinazione delle “disponibilità patrimoniali” del Fondo ai sensi dell’art. 5 del Decr. Leg.vo 357/90.
    3. del contratto di lavoro intercorso fra la Banca e gli iscritti al Fondo, contenente anche norme a favore dei terzi superstiti.
  2. Alla luce di quanto previsto dal comma 1, si stabilisce che in caso di fusione (e fattispecie similari):
    1. Il trattamento economico e normativo spettante agli iscritti e beneficiari a norma del presente Statuto rimarrà mantenuto e garantito e non potrà in nessun caso essere ridotto – direttamente o indirettamente – per nessun motivo, per tutti gli iscritti e beneficiari, ovvero: pensionati (anche futuri di reversibilità), differiti, esodati, dipendenti oggi in servizio, ecc..
    2. Tale garanzia è in ogni caso prestata dalla Banca e dai suoi aventi causa, anche a titolo di integrazione del contratto individuale di lavoro.
    3. Tale garanzia si applicherà anche in caso di modifiche statutarie del nuovo Fondo di destinazione, ed anche a copertura di quanto eventualmente ridotto nell’esercizio dei poteri delle Fonti Istitutive di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive integrazioni e modificazioni, anche future.
    4. Nel caso di insufficienza di mezzi patrimoniali o di squilibri tecnici del Fondo di destinazione, gli importi necessari per il riequilibrio del Fondo verranno versati dalla Banca, a causa della sua solidarietà.

Art. 35 – Possibilità di capitalizzazione della rendita mensile (zainetto)

  1. Nel caso di fusione del Fondo (e fattispecie similari) potrà essere erogata all’iscritto, con il suo consenso informato, la capitalizzazione della sua pensione, mediante conversione della sua rendita mensile in un capitale corrispondente.
  2. Tale capitalizzazione dovrà essere calcolata secondo corretti parametri attuariali, che dovranno essere i seguenti:
    1. tabelle di speranza di vita relative alla popolazione specifica degli iscritti al Fondo (o comunque dei bancari) in luogo di quelle nazionali dell’Istat relative alla media della popolazione generale;
    2. inserimento nel calcolo della capitalizzazione (in aggiunta alla posizione del pensionato diretto) altresì della posizione del coniuge (o di altro superstite avente diritto alla pensione di reversibilità); 
    3. adozione di un tasso di attualizzazione non superiore al tasso di rendimento previsto dai principi contabili internazionali IAS 19
  3. L’ importo della capitalizzazione suddetta non potrà mai essere inferiore ad un minimo garantito pari alla riserva matematica dell’iscritto.
  4. Nel caso di accordo individuale ex art. 2113 cod. civ., il Fondo dovrà comunque fornire preventivamente all’ iscritto, un prospetto di calcolo della sua posizione, affinché l’interessato possa valutare concretamente i suoi conteggi.