La tassazione dell’assegno d’esodo


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L’Agenzia delle Entrate sta inviando numeri avvisi bonari ai lavoratori bancari che sono stati collocati al Fondo Esuberi.
In questi avvisi l’Agenzia delle Entrate chiede di pagare delle somme a titolo la riliquidazione delle imposte sull’assegno d’esodo (assegno straordinario) erogato dal Fondo di solidarietà.
Ma questi avvisi bonari dell’ Agenzia delle Entrate sono legittimi ?
Perchè sono stati inviati solo adesso, e solo per gli assegni percepiti dal 2016 ?
Che si può fare per difendersi da questi avvisi ?

Le spiegazioni sono contenute in questo video.

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La tassazione dell’assegno d’esodo e i recenti avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate per l’anno 2016

Avv. Michele IACOVIELLO

 

L’Agenzia delle Entrate sta inviando numeri avvisi bonari ai lavoratori bancari che sono stati collocati al Fondo Esuberi, chiedendo al lavoratore di pagare una ulteriore somma a titolo di imposta per l’anno 2016.
Il motivo della richiesta sarebbe la riliquidazione delle imposte sull’assegno d’esodo (assegno straordinario) erogato dal Fondo di solidarietà. A prima vista si tratterebbe del TFR, ma non è così. Qui non si tratta affatto del TFR, ma proprio dell’assegno d‘esodo erogato nell’anno 2016.
Gli importi richiesti non sono affatto simbolici, perché si può arrivare anche a 2/3.000 euro.
Si tratta di un problema difficile, poiché è il primo anno che arrivano questi avvisi, anche se il Fondo di Solidarietà è stato istituito circa 20 anni fa.

Ma questi avvisi bonari dell’ Agenzia delle Entrate sono legittimi ?
Perchè sono stati inviati solo adesso, e solo per gli assegni percepiti dal 2016 ?
Che si può fare per difendersi da questi avvisi ?

Vediamo con ordine di capire come stanno le cose.

Che cosa è esattamente il Fondo di Solidarietà dei bancari presso l’Inps?

Presso l’Inps sono istituiti da parecchi anni i cosiddetti Fondi di solidarietà, che erogano ai lavoratori delle prestazioni per il caso di prepensionamento e di disoccupazione.
Mentre nell’settore dell’Industria esistono da molto tempo la Cassa Integrazione e la mobilità, in alcuni settori (fra cui le Banche) fino agli anni ‘90 non esistevano questi meccanismi a protezione dei lavoratori.
Il Fondo dei bancari venne istituito con il Decreto Ministeriale n. 158 del 2000.
Dopo la Legge Fornero, il Fondo dei bancari venne in parte modificato con il Decreto Ministeriale n. 83486 del 2014.
In epoca più recente, dopo la legge Fornero ed il cosiddetto Jobs Act, furono previsti in generale altri Fondi di solidarietà per ogni categoria di lavoratori, fino a prevedere un Fondo generale residuale presso l’Inps per le categorie che ne erano sprovviste.

Quali sono le caratteristiche di questi Fondi ?

A differenza della Cassa Integrazione e della mobilità, il costo di questi Fondi è interamente a carico dei datori di lavoro, anziché dell’INPS.
In pratica il datore di lavoro versa all’INPS tre diversi oneri:

  1. L’importo netto dell’assegno straordinario;
  2. L’importo delle imposte da versare;
  3. L’importo della contribuzione previdenziale correlata.

L’Inps, dopo aver riscosso quegli importi, provvede sia ad erogare al lavoratore l’importo netto mensile dell’assegno, e sia a versare all’Agenzia delle Entrate le imposte dovute, rilasciando poi il CUD al lavoratore.

Come si calcola l’assegno netto da pagare al lavoratore ?

Il lavoratore si trova nella situazione di prepensionamento, perché mancano ancora alcuni anni alla pensione.
In questo caso ha diritto ad un assegno mensile pari al netto della pensione futura.
Pe calcolare la ipotetica pensione futura, si aggiungono al calcolo anche gli anni ancora mancanti.
Poi si calcola il netto della pensione, come se il lavoratore fosse effettivamente già pensionato, con le aliquote ordinarie della tassazione della pensione.
A questo punto si ottiene il netto virtuale della pensione, e questo importo diventa in concreto l’assegno straordinario netto che viene erogato mensilmente dall’INPS al lavoratore ed indicato nel CUD (casella 801).

Come si calcolano le imposte da versare all’Agenzia delle Entrate ?

Qui sorge il problema, perché le Banche avevano ottenuto fin dal 1998 un privilegio, che oggi rischia di complicare la vita a tutti.
A prima vista, poiché il lavoratore percepisce a titolo di assegno straordinario un importo pari al netto della pensione virtuale, si dovrebbe concludere che le imposte da versare siano appunto pari a quelle della stessa pensione virtuale, secondo le aliquote ordinarie dell’Irpef.
Questo avviene per tutti i Fondi (ad esempio per le Esattorie), ad eccezione delle Banche (e delle Poste).
Le Banche hanno ottenuto dallo Stato uno sconto su queste tasse da versare, e la legge stabilisce che per loro non si applicano le aliquote irpef ordinarie, ma quelle più ridotte della tassazione del TFR, ovvero la c.d. “tassazione separata”.
La norma che dispone questo privilegio non ha molto senso, poichè la tassazione separata si applica al TFR solo perché questo è maturato nel corso di molti anni, e non sarebbe giusto caricare il suo importo tutto su un solo anno (insieme agli stipendi) perché alzerebbe ingiustamente l’aliquota ordinaria dell’Irpef, come se il lavoratore fosse diventato improvvisamente ricco.
Quando invece si tratta di somme erogate mensilmente, come lo stipendio o la pensione, è ovvio che tale importo mensile viene assoggettata a tassazione ordinaria, non trattandosi di somme arretrate, e neppure riferibili a più anni.
Tutti gli assegni straordinari erogati mensilmente dai vari Fondi di solidarietà sono pacificamente tassati con il meccanismo della tassazione ordinaria (vedi il sito dell’INPS). Fanno eccezione solo le Banche e le Poste.
Anche la Cassa Integrazione o la indennità di mobilità, che sono strettamente analoghe all’assegno straordinario, sono tassate con la aliquota ordinaria.
Questo meccanismo privilegiato per le Banche, oltre a non avere una logica, provoca un danno al lavoratore, poiché fra l’altro gli impedisce le normali detrazioni di imposta (mutuo, spese sanitarie, ecc.).

Perché è arrivato questo avviso bonario per il 2016 ?

Perché l’Agenzia delle Entrate, per la prima volta, ha equivocato sulla natura dell’assegno straordinario mensile, e lo ha trattato erroneamente come se fosse un vero e proprio TFR.
In pratica l’Agenzia delle Entrate sembra credere che nel 2016 il lavoratore interessato abbia percepito il TFR anziché l’assegno mensile.
Non è mai successo per 20 anni, e questa è la prima volta. Il problema è che se questa richiesta sbagliata si consolidasse, verrebbero poi richieste le somme anche per gli anni successivi (prima non è più possibile per la prescrizione).

I casi sono due:
– o l’INPS ha sbagliato in concreto a comunicare i dati del 2016 (qualificandoli per sbaglio come TFR);
– oppure l’Agenzia delle Entrate ha cambiato idea, dopo 20 anni, sulla tassazione dell’assegno d’esodo.

Al momento vi sono chiarimenti in corso fra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate, a livello nazionale, ma non vi è ancora nulla di chiaro.

Cosa è la riliquidazione dell’imposta per i redditi a tassazione separata, come il TFR ?

La tassazione del TFR avviene in due tempi, per un meccanismo farraginoso ed inutilmente complicato.

  1. Dapprima il datore di lavoro tassa il TFR in azienda con un certo criterio di legge;
  2. Dopo alcuni anni l’Agenzia delle Entrate procede ad un ulteriore calcolo con un altro criterio di legge (la media degli ultimi cinque anni) e richiede poi un conguaglio al lavoratore.

Questo meccanismo si applica al TFR ed alle “indennità equipollenti” (ad esempio l’incentivo all’esodo), entrambe assoggettate all’aliquota del TFR.
Questo meccanismo non si applica però ad altre ipotesi in cui pure si applica l’aliquota del TFR (ovvero a “tassazione separata”), come ad esempio dal 2007 non si applica più allo zainetto pensionistico. Allo stesso modo non si è mai applicato all’assegno straordinario d’esodo, se non improvvisamente quest’anno a partire dal recupero del 2016.

Perché gli esodati degli altri Fondi non si sono visti richiedere nulla ?

Perché per gli altri Fondi (ad eccezione di Banche e Poste) non si applica la tassazione con l’aliquota del TFR, ma quella ordinaria e quindi la questione non può riguardarli.
Questa applicazione discriminatoria ai soli lavoratori delle Banche e delle Poste produce indubbiamente una disparità ingiustificata di trattamento che deve ritenersi incostituzionale, per violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, oltre alla violazione dell’articolo 38 Cost. in tema di adeguatezza della tutela contro la disoccupazione. Viene altresì violato il principio di capacità contributiva e di progressività di cui all’articolo 53 Cost., perché a parità di reddito e di situazione viene ingiustamente applicato una tassazione maggiore.

Deve pagare il lavoratore o devono pagare le Banche ?

Va accuratamente valutata la distribuzione degli oneri fra lavoratore, Inps e banche.
La legge prevede il diritto del lavoratore all’assegno netto, lasciando a carico degli altri soggetti (INPS e Banche) in proprio l’onere fiscale e contributivo.
Se proprio vi deve essere una rivalsa per un eventuale conguaglio o riliquidazione di tale imposta, è la legge a precisare quale sia il soggetto che si debba accollare tale onere, che non è affatto il lavoratore, ma in datore di lavoro.
Pertanto ogni avviso di riliquidazione andrebbe correttamente indirizzato all’Inps, che riscuoterebbe in tal caso l’importo dalla Banca come previsto dalla legge.

Che fare ?

L’Associazione Pensionati si è subito mossa a tutela degli esodati e di chi, nel frattempo, è andato in pensione.
L’Associazione ha stipulato una Convenzione con lo Studio Legale IACOVIELLO, che a livello nazionale assiste tutte le Associazioni dei Pensionati delle Banche.
Abbiamo subito inviato una diffida a livello nazionale all’Agenzia delle Entrate, all’INPS ed alla Banca.
Nel frattempo è opportuno che ognuno si tuteli, se vuole, anche a livello individuale e per questo può approfittare della Convenzione agevolata da noi stipulata con lo Studio Iacoviello, compliando l’apposito modulo inserito più in questa pagina.

Ulteriori riferimenti

Per capire in generale il meccanismo della riliquidazione delle imposte sul TFR, vai all’apposito articolo:
L’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate per l’Irpef sul TFR

Per la problematica generale del Fondo Esuberi dei bancari, vai all’apposito articolo:
Fondo Esuberi – Il Fondo di Solidarietà delle Banche

Per la illegittimità dell’esclusione dell’EDR dalla contribuzione correlata per il Fondo Esuberi, si veda:
Bancari: perchè è sbagliato escludere l’EDR dalla pensione complementare e dall’assegno straordinario