Assegno d’esodo: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il rimborso


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Il problema della tassazione dell’assegno d’esodo per i bancari esodati ha finalmente trovato una soluzione:

  1. E’ stata emanata una legge di interpretazione autentica a favore degli esodati
  2. E’ stata emanata una Circolare dell’ Agenzia delle Entrate del 5 Agosto 2021
  3. Sono state inviate delle PEC del 6 settembre 2021 da parte dell’Agenzia delle Entrate con le istruzioni per i rimborsi, che possono avvenire in due modi:
    1. tramite bonifico bancario, previa indicazione del proprio IBAN
    2. tramite assegno circolare.

Vediamo di capire la situazione.

Chi vuole approfondire la problematica generale della tassazione dell’assegno d’esodo, può consultare gli altri articoli:

  1. Assegno d’esodo ai bancari esodati: la cronistoria dagli avvisi bonari fino al rimborso
  2. La procedura degli avvisi bonari e la riliquidazione delle imposte
  3. La tassazione dell’assegno d’esodo
  4. L’obbligo giuridico delle Banche di pagare i costi del Fondo di Solidarietà
  5. Perchè sono sbagliati i conteggi degli avvisi bonari ai bancari esodati

La norma di interpretazione autentica

Il Decreto Sostegni bis (D.L. n.73/2021) è stato approvato in via definitiva dal Senato in data 22 luglio 2021, e contiene una norma di interpretazione autentica che risolve finalmente il problema.

Infatti l’art. 47 bis ha stabilito che “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all’articolo 17 [oggi art. 19] del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell’aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari”.

La Circolare del 5 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate

E’ stata pubblicata finalmente su sito di Agenzia delle Entrate la Circolare 10 del 5/8/2021 relativa al trattamento fiscale degli assegni del Fondo di Solidarietà. Per scaricarla clicca qui.
Di particolare interesse è la seconda parte della Circolare, con le istruzioni operative, che qui si trascrivono.

Testo della Circolare

“Nei mesi scorsi l’Agenzia delle entrate ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19 del TUIR, a riliquidare l’imposta dovuta sulle prestazioni erogate nel corso dell’anno 2016 dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste Italiane Spa. I contribuenti interessati hanno ricevuto la comunicazione degli esiti della riliquidazione effettuata, con la richiesta di versamento delle somme da essa risultanti.

Come sopra rilevato, l’articolo 47-bis, comma 2, del decreto “Sostegni bis” ha chiarito, con una disposizione di tipo interpretativo, che l’imposta relativa alle prestazioni erogate dai predetti Fondi di solidarietà non è soggetta a riliquidazione.

In recepimento di tale disposizione, l’Agenzia provvederà immediatamente ad adeguare le proprie procedure alla nuova normativa. In particolare, gli uffici periferici procederanno, nell’esercizio del potere di autotutela, ad annullare tutte le comunicazioni con cui è stato chiesto il pagamento di somme relative alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, anche in assenza di istanza da parte dei contribuenti interessati.

Solamente nei casi in cui risultino dovute eventuali ulteriori somme relative ad altre prestazioni erogate nel corso del 2016, diverse da quelle oggetto di annullamento, gli uffici invieranno ai contribuenti interessati una nuova comunicazione degli esiti della riliquidazione, con l’importo residuo da versare.

I versamenti eventualmente già eseguiti dai contribuenti a seguito del ricevimento delle comunicazioni inviate nei mesi scorsi, successivamente rivelatisi non dovuti per effetto del mutato quadro normativo, saranno oggetto di apposite elaborazioni da parte dell’Agenzia al fine di procedere, progressivamente, all’erogazione dei rimborsi spettanti.”

Cosa fare dopo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate ?

Ovviamente non si deve più provvedere al pagamento delle rate future.
Chi ha pagato l’Avviso Bonario (la prima rata o addirittuta l’intero importo) dovrebbe ricevere il rimborso spontaneo dall’Agenzia delle Entrate.
Chi preferisce non aspettare (ma a questo punto è una libera scelta, purchè a propria cura e spese) può presentare l’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, ma dopo la Circolare è meglio aspettare un pò.

I rimborsi spontanei dell’ Agenzia delle Entrate e le istruzioni finali

Finalmente con le lettere del 6 settembre 2021, sono pervenute delle chiare istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, per ottenere il rimborso:

Gentile contribuente,
facciamo seguito alle PEC intercorse per comunicarle che è stata completata la lavorazione della comunicazione da lei ricevuta contenente gli esiti di riliquidazione dell’imposta afferente gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa.
Le facciamo presente che detta comunicazione è stata riesaminata alla luce della interpretazione recata dall’art. 47-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”), inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in base al quale l’imposta relativa alle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà del credito non è soggetta a riliquidazione da parte dell’Agenzia.
Questo Ufficio, seguendo quanto precisato al riguardo nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 5 agosto 2021 (disponibile nel sito internet  cliccando sul seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3744559/Circolare+n.+10+del+5+agosto+2021.pdf/bf498597-e111-0a1b-cd33-de50934ad989 ), ha provveduto ad annullare gli esiti di riliquidazione relativi a dette prestazioni.
 La sua comunicazione è stata pertanto annullata.
Le eventuali somme versate relative a detta comunicazione verranno restituite in modalità automatica senza necessità di presentare istanza di rimborso come precisato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 2021, nell’inciso che si riporta:
“I versamenti eventualmente già eseguiti dai contribuenti a seguito del ricevimento delle comunicazioni inviate nei mesi scorsi, successivamente rivelatisi non dovuti per effetto del mutato quadro normativo, saranno oggetto di apposite elaborazioni da parte dell’Agenzia al fine di procedere, progressivamente, all’erogazione dei rimborsi spettanti.”
Le chiediamo di accertarsi di aver comunicato all’Agenzia il suo IBAN per l’accredito delle somme.

Modalità di comunicazione IBAN:

VIA WEB I contribuenti che intendono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul proprio conto corrente bancario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, tramite la specifica applicazione che consente la compilazione e l’invio dei dati via web (accedendo all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e seguendo, dopo l’autenticazione, il percorso: Servizi per – Richiedere – Accredito rimborso e altre somme su c/c).

CON APPOSITO MODELLO L’accredito dei rimborsi sul conto corrente può essere richiesto anche compilando l’apposito modello che, per ragioni che attengono alla sicurezza dei dati, può essere presentato esclusivamente nei seguenti modi:

  • quale allegato a un messaggio PEC di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile; in questo caso, il modello deve essere firmato digitalmente. Il modello può essere inviato a qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla Direzione Provinciale di propria competenza) 
  •  presso qualsiasi ufficio Territoriale, allegando al modello copia di un documento di identità del contribuente e, in caso di delega, anche del soggetto delegato, entrambi in corso di validità.

L’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate

Ma se proprio si vuole presentare l’istanza di rimborso, come bisogna fare ?

Volendo si può utilizzare il nostro modulo, che può essere scaricato in due modi:

  1. Direttamente cliccando di seguito:
    1. in formato PDF
    2. in formato word
  2. Oppure compilando gratuitamente più in basso l’apposito modulo di richiesta e fornendo i propri dati per eventuali chiarimenti.

Per completezza segnaliamo che le istruzioni complete dell’Agenzia delle Entrate sull’stanza di rimborso si trovano a questo link.

In pratica le cose stanno così.

  1. L’istanza di rimborso può essere presentata ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.
  2. Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, le istanze di rimborso “possono essere inviate tramite PEC, e-mail o posta ordinaria, i servizi telematici oppure presentate allo sportello, unitamente all’eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità”.
  3. Il termine di presentazione dell’istanza di rimborso è di 48 mesi decorrenti dalla data del pagamento.
  4. L’ Agenzia delle Entrate competente è quella di residenza del contribuente, ma va avvertito che nel caso di errore del contribuente gli uffici finanziari sono comunque tenuti a trasmettere la istanza all’Agenzia competente.
  5. L’Agenzia delle Entrate è tenuta per legge a rispondere entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza
  6. Nel caso di mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate entro i 90 giorni si formerà il c.d. silenzio rifiuto: in pratica la legge considererà il silenzio al pari di un provvedimento espresso di rifiuto, ed il contribuente volendo potrà agire in giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale entro cinque anni (in realtà dieci anni) chiedendo la condanna dell’Agenzia al pagamento.