Vittoria finale in Cassazione nella causa per il FIP


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Cari iscritti all’ Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Firenze,

è con enorme soddisfazione che Vi comunichiamo che abbiamo vinto definitivamente in Cassazione la causa del FIP, con la sentenza del 4 giugno 2019 n. 15164/19

I Sindacati (con la FALCRI in testa) avevano abolito la reversibilità e la perequazione automatica, con lo sciagurato accordo sindacale del 4 novembre 2009.
E’ stata ancora una volta solo l’Associazione Pensionati CR Firenze a difendere i diritti dei suoi iscritti.

Questa è la storia.
Il  27 luglio 2009 la Banca comunicò il suo recesso dal FIP.
Con l’Accordo Sindacale stipulato fra la FALCRI e la Banca in data 4 novembre 2009, vennero abolite le future pensioni di reversibilità e venne bloccata la perequazione automatica della pensione per sempre (il testo dell’ Accordo è scaricabile anche in word).
I Sindacati manifestarono la loro grande soddisfazione per l’ Accordo con l’ apposito volantino del 4 novembre 2009.

L’Associazione Pensionati CR Firenze impugnò l’ Accordo sindacale 4/11/09 stipulato dalla FALCRI e si affidò all’ Avv. Michele Iacoviello di Torino, che vinse le cause sia in primo grado che in appello (per scaricare le sentenze clicca qui).
La Banca presentò ricorso in cassazione, ma il 4 giugno  2019 lo ha perso definitivamente (clicca qui per scaricare la sentenza)

Siamo veramente molto orgogliosi del risultato ottenuto (frutto dell’impegno di tutti fin dal 2009), che apre una strada in tutta Italia a favore dei pensionati, ponendo finalmente un limite allo strapotere degli accordi sindacali stipulati dalle c.d. “Fonti Istitutive”.

Dopo questa sentenza i Sindacati e la Banca non potrammo più fare quello che vogliono. Anche per il nostro Fondo Integrativo dovranno accettare la nostra richiesta di referendum.

Ringraziamo ancora una volta la passione e la professionalità del nostro Avv. Michele Iacoviello, e ringraziamo tutti i Consiglieri e i volontari dell’Associazioni che hanno collaborato pazientemente per difendere i nostri Colleghi, da Marcello de Ciutiis che ha compilato tutti gli elenchi al nostro compianto Enrico Vignozzi che ha raccolto tutte le deleghe, e a tutti gli altri che hanno contribuito ad assistere gli iscritti e soprattutto le vedove per tutelare i loro diritti.

Nella sentenza del 4 giugno 2019 n. 15164/19 la Cassazione ha testualmente stabilito che deve “ritenersi, alla stregua dei principi generali del diritto […] qualificabile quale diritto soggettivo perfetto acquisito al patrimonio dell’interessato non solo il diritto al trattamento pensionistico conseguito per effetto della maturazione dei requisiti quali previsti dalla disciplina in vigore all’atto della cessazione del rapporto, ma altresì il diritto a fruire delle modalità di adeguamento di quel trattamento (il meccanismo di perequazione) e delle prestazioni accessorie al medesimo (la reversibilità) quali risultanti dalla disciplina in vigore all’atto della maturazione del diritto principale e ciò in conformità con il principio enunciato da questa Corte nella sentenza resa a sezioni unite n. 2995/1968”.

I diritti ora spettanti ai pensionati sono di due tipi:

  1. La perequazione automatica della pensione FIP, dal 2010 ad oggi, su cui vi faremo avere a breve delle istruzioni;
  2. La reversibilità, per la quale l’Associazione è a disposizione dei suoi iscritti per ogni assistenza individuale. Per le istruzioni di carattere generale clicca qui.

Il Presidente
Roberto GATTAI

TESTO DELLA SENTENZA

RILEVATO

– che, con sentenza del 16 gennaio 2014, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Firenze e accoglieva la domanda proposta da Emilia Agresti + altri 502 ricorrenti, nei confronti della Banca Cassa di Risparmio di Firenze, della quale erano tutti ex dipendenti titolari, a carico del relativo Fondo di Previdenza Integrativo, di pensione complementare o di trattamento di reversibilità da dante causa ex dipendente della Banca medesima, dichiarando l’illegittimità del recesso dagli accordi regolativi del suddetto Fondo aziendale comunicato dalla Banca ai ricorrenti in questione il 27.7.2009 e delle pretese che ne discendevano da parte della Banca in termini di opponibilità ai predetti del nuovo accordo collettivo del 4.11.2009, di abolizione, con riguardo ai trattamenti a carico del FIP, dei meccanismi di perequazione automatica, di sospensione della reversibilità della pensione complementare, di trasferimento della posizione previdenziale dei medesimi al Fondo del Banco di Napoli;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’intervento di rideterminazione della disciplina delle prestazioni e del finanziamento del Fondo di Previdenza Complementare, ad opera della contrattazione collettiva, originaria fonte istitutiva, ammesso dall’art. 18, comma 7, d.lgs. n. 124/1993 a fronte di squilibri finanziari nella gestione del fondi preesistenti, insuscettibile di incidere negativamente sulla posizione di coloro che, come verificatosi nella specie, avendo maturato i requisiti ed esercitato il relativo diritto, abbiano conseguito il trattamento pensionistico, in adesione all’orientamento di questa Corte di cui alla sentenza resa a sezioni unite n. 2995 del 28.9.1968, in base al quale, nell’ipotesi suddetta, il diritto a pensione deve considerarsi entrato nel patrimonio dell’interessato e sottratto ad atti dispositivi delle organizzazioni sindacali, anche per quel che riguarda le modalità di calcolo e di adeguamento del trattamento pensionistico;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il solo Raffaello Bartolozzi, essendo tutti gli altri originari ricorrenti rimasti qui intimati;

– che, nelle more dell’udienza di trattazione, la Banca notificava a tutte le controparti e depositava presso questa Corte, hanno di rinuncia al ricorso per cassazione relativamente alla parte corrispondente a quanto definito tra le parti con atto transattivo sottoscritto il 16.11.2017, rinunzia, accettata dalle controparti, di cui, all’odierna udienza, il Collegio dà atto, consentendo alla limitazione dei motivi di ricorso e del thema decidendum come ridefinito d’intesa tra le parti e relativo all’accertamento del diritto, richiesto dai pensionati, all’applicazione del trattamento perequativo sulla rendita percepita dal FIP ai sensi del regolamento che ne disciplina le prestazioni nonché del diritto alla reversibilità per i superstiti che subentrino dopo l’accordo sindacale del 2009;

– che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;

CONSIDERATO

che, con il residuo motivo di impugnazione corrispondente al secondo dell’originario ricorso, la Banca Cassa di Risparmio di Firenze ricorrente censura la pronunzia resa dalla Corte territoriale ove la stessa potesse ritenersi fondata su principi generali del diritto da cui scaturirebbe, con riferimento all’intervenuta maturazione del diritto al trattamento pensionistico, la configurabilità quale diritto quesito tanto del meccanismo perequativo, quanto della reversibilità come disciplinati nell’originario regolamento;

che il motivo risulta infondato, dovendo ritenersi, alla stregua dei principi generali del diritto, i soli che all’epoca dei fatti valevano a regolare la fattispecie, essendo venuta meno alla data dell’1.1.2007 per l’abrogazione disposta dall’art. 21, comma 8, d.lgs. n. 252/2005, la norma speciale di cui all’art. 18, comma 7, d.lgs. n. 124/93 e non essendo ancora entrata in vigore l’analoga norma di cui all’art. 7 bis, comma 2 bis, d.lgs. n. 252/2005, introdotta dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 76/2013 a far data dal 28 giugno di quell’anno, qualificabile quale diritto soggettivo perfetto acquisito al patrimonio dell’interessato non solo il diritto al trattamento pensionistico conseguito per effetto della maturazione dei requisiti quali previsti dalla disciplina in vigore all’atto della cessazione del rapporto, ma altresì il diritto a fruire delle modalità di adeguamento di quel trattamento (il meccanismo di perequazione) e delle prestazioni accessorie al medesimo (la reversibilità) quali risultanti dalla disciplina in vigore all’atto della maturazione del diritto principale e ciò in conformità con il principio enunciato da questa Corte nella sentenza resa a sezioni unite n. 2995/1968, citata in motivazione;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Michele Iacoviello, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 marzo 2019

 

Sentenza della Cass. a sezioni unite n. 2995/1968:

“sono diritti soggettivi perfetti sia il diritto alla pensione che, perfezionatosi al momento in cui si realizzano le condizioni prescritte dalla legge, acquista efficacia all’ atto del provvedimento di liquidazione, sia il diritto sulla pensione, che, una volta liquidato, è un preciso diritto di credito a prestazione periodica” onde “la disciplina applicabile alla pensione è quella stabilita dalle norme in vigore all’ atto della cessazione del servizio”; “se tali norme stabiliscono che (….le pensioni liquidate siano aumentate in corrispondenza di determinati parametri variabili, il diritto di pensione nasce con l’ impronta della variabilità nel suo contenuto quantitativo, che però non contrasta con la natura di diritto soggettiva perfetto ad una prestazione pecuniaria, determinata o determinabile, secondo criteri normativi, ed eventualmente anche negoziali, prestabiliti. Detto congegno di variabilità (a di parametrazione) si colloca come elemento del rapporto di credito e da questo esclusivamente riceve qualificazione”.

In definitiva, affermano le Sezioni Unite che le norme sopravvenute per modificare, sia pure ex nunc, la preesistente disciplina della perequazione sarebbero pertanto del tutto irrilevanti per i dipendenti già in pensione