Il FIP e l’Accordo con la Banca sulla reversibilità


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La storia del FIP

Il FIP è stato istituito presso la CR Firenze con Accordo Sindacale del 21 maggio 1985, ed è stato disciplinato dal Regolamento del 21 maggio 1985. Il Regolamento venne poi modificato in data 17 luglio 1998.

In data 27 luglio 2009 la Banca comunicò il suo recesso dal FIP.

Con Accordo Sindacale stipulato fra la FALCRI e la Banca in data 4 novembre 2009 (clicca qui), vennero abolite le future pensioni di reversibilità e venne bloccata la perequazione automatica della pensione per sempre (il testo dell’ Accordo è scaricabile anche in word).
I Sindacati manifestarono grande soddisfazione per l’ Accordo con l’ apposito volantino del 4 novembre 2009
Inoltre le posizioni pensionistiche vennero trasferite al Fondo Banco di Napoli, e numerosi pensionati “zainettarono” la loro posizione, chiudendo ogni rapporto con il FIP.

Le cause dell’ Associazione Pensionati

L’ Associazione Pensionati impugnò l’ Accordo sindacale 4/11/09 stipulato dalla FALCRI e si affidò all’ Avv. Michele Iacoviello di Torino, che vinse le cause sia in primo grado che in appello (per scaricare le sentenze clicca qui).
La Banca presentò ricorso in cassazione ed i pensionati avviarono le cause collettive per ottenere sia la perequazione che la reversibilità.
A seguito di queste battaglie giudiziarie si è raggiunto, tramite l’ Avv. Michele Iacoviello, un accordo fra la Banca e l’ Associazione Pensionati.
Ognuno dei ricorrenti in giudizio viene avvisato dallo Studio Iacoviello con una mail individuale della sua posizione nella conciliazione.

Di seguito trascriviamo il testo dell’ accordo finale firmato il 16 novembre 2017, che ha un contenuto giuridico assai tecnico.

Trascriviamo dapprima una sintesi esplicativa e poi il testo integrale dell’ Accordo

 

SINTESI DELL’ ACCORDO CON LA BANCA

1. Pensione di reversibilità

La Banca riconosce il diritto alla pensione di reversibilità e rinuncia al ricorso per cassazione su questo punto. D’ora in poi al momento del decesso dell’iscritto verrà riconosciuto ai superstiti (coniuge e eventuali figli disabili) il diritto alla pensione di reversibilità.

Questo diritto spetta solo a chi ha fatto causa tramite l’ Associazione Pensionati, e che NON aveva “zainettato” il FIP.

Tale diritto alla reversibilità potrà essere pagato in due modi:
a. Verrà pagato uno “zainetto” nel caso di pensione di reversibilità inferiore a euro 4.000 annui, d’importo pari alla capitalizzazione della pensione suddetta. Tale richiesta andrà presentata dal coniuge entro un anno dal decesso del pensionato, a pena di decadenza.

Per vedere due esempi di calcolo di zainetto clicca qui:

b. Verrà invece erogata la pensione in forma di rendita mensile nel caso di pensione di reversibilità superiore ad euro 4.000 annui, da erogarsi ad una vedova di età inferiore agli 80 anni al momento del decesso del coniuge. Altro caso di erogazione della pensione in forma mensile è quello dei figli disabili (prescindeno dall’ importo).

Tale richiesta di rendita mensile andrà presentata entro 120 giorni dal decesso.

Naturalmente sarà fatta salva la possibilità di optare in ogni caso per lo zainetto, come sottoindicato).

Per aversi una pensione di euro 4.000 annui è necessario avere diritto ad una pensione di reversibilità mensile superiore a € 307,69 lorde, e questo presuppone che la pensione FIP piena del pensionato deceduto fosse di almeno € 512,82 mensili lorde.

Nota bene: Il termine per ottenere la reversibilità (anche sotto forma di zainetto) decorre da non prima del 16 novembre 2017 (data di firma della scrittura finale). Quindi il primo termine di 120 giorni scadrà solo il 17 marzo 2018. Prima non scadrà nulla egli altri termini decorreranno poi dalla futura morte del pensionato diretto.

2. Perequazione automatica:

La Banca a dicembre 2016 ha pagato gli arretrati della perequazione automatica dal 2010 a tutto il 2016. Successivamente ogni anno nel mese di dicembre la Banca pagherà il totale maturato nell’ anno corrente. Il pagamento verrà effettuato dalla Banca con riserva, in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione.

L’importo pagato per la perequazione sarà quello corrispondente a quello attualmente riconosciuto dalla legge. Poiché la legge attuale nega il diritto alla perequazione per gli anni 2012/13, tale diritto viene azionato separatamente in giudizio dei pensionati, senza alcuna rinuncia.

3. Fondo pensioni del Banco di Napoli:

Nella transazione i pensionati hanno accettato di mantenere contabilmente il pagamento delle pensioni presso il Fondo pensioni del Banco di Napoli. Si tratta di mera contabilità, ma nella sostanza non cambia nulla. La Banca infatti si è impegnata a due fondamentali riconoscimenti:
a. Solidarietà: la Banca riconosce di restare obbligata in proprio per il pagamento della pensione, in caso di insufficienza del patrimonio del Fondo Pensioni Banco di Napoli;
b. Diritti acquisiti: la Banca riconosce che i diritti dei pensionati rimangono quelli attuali, anche in caso di modifica dello statuto del Fondo Pensioni Banco di Napoli.

L’ Avv. Iacoviello ha già avuto contatti con il Fondo Pensioni del Banco di Napoli, tramite l’ Unione dei Pensionati del Banco di Napoli, che sono pure fra i suoi assistiti in tutta Italia.

Per completezza trascriviamo di seguito il testo integrale della scrittura di transazione

Scrittura di conciliazione del 16 novembre 2017

Testo integrale

[omissis]

patti e condizioni

1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale di questo atto che costituisce transazione novativa ex art. 1965 c.c. di ogni e qualsiasi obbligazione dedotta in giudizio tra le parti.

2. [****] ed i suoi litisconsorti riconoscono la legittimità del trasferimento della propria posizione previdenziale complementare al Fondo Banco Napoli e, conseguentemente, del recesso 27/7/2009 dalle intese sindacali istitutive del FIP operato da Banca CR Firenze SpA, nonché la piena efficacia ed applicabilità nei loro confronti dell’accordo sindacale 4/11/2009, ad eccezione della questione afferente al trattamento perequativo.

3. In favore dei superstiti (aventi titolo a trattamento di reversibilità secondo le norme INPS) di coloro che, tra i nominativi indicati in epigrafe, rivestono la qualità di pensionati diretti, Banca CR Firenze SpA si impegna a corrispondere, in sostituzione del trattamento di pensione di reversibilità previsto dalla disciplina di cui al regolamento FIP 17/7/1998 e successive modifiche, in caso di decesso del pensionato diretto, un capitale sostitutivo del trattamento di reversibilità determinato applicando virtualmente alla pensione diretta FIP in pagamento al 31/12/2009 (ovvero alla data di decesso del pensionato diretto, se successiva al 4/11/2009 ma antecedente all’1/1/2010) gli aumenti di perequazione automatica, secondo la normativa INPS, dall’1/1/2010 alla data di decesso del pensionato diretto. La pensione annua così risultante, ridotta in aliquota di reversibilità secondo il regolamento FIP 17/7/1998 salvo conguaglio derivante da altre controversie tra le parti, sarà trasformata in capitale utilizzando:

a) il tasso di rendimento conseguito dalla sezione “A” del Fondo Banco Napoli nell’anno antecedente alla data di decesso (ovvero nell’anno antecedente il 1/1/2017 per le posizioni di:
[seguono 9 nominativi che qui vengono ovviamente omessi, ma di cui è stata data comunicazione ai singoli interessati]
Per queste posizioni – ove non sia esercitata, avendone i requisiti, l’opzione di cui al successivo paragrafo 4 – si terrà conto nella determinazione del capitale da erogare di quanto percepito sino al 31/12/2016 e si prescinderà dalla presentazione della documentazione attestante il diritto);

b) le tabelle di mortalità più recenti adottate da ISTAT per la popolazione italiana, in ciò consenzienti i superstiti, come da espressa dichiarazione dell’interessato; il pagamento avverrà entro 4 mesi dalla data in cui i superstiti avranno prodotto a Banca CR Firenze SpA la documentazione completa attestante la sussistenza dei diritti (da presentarsi inderogabilmente, a pena di decadenza, entro un anno dal decesso), e precisamente:

Documenti necessari per la domanda che devono presentare le vedove:

  1. Domanda alla Banca CR Firenze

  2. Comunicazione dati anagrafici

  3. Comunicazione coordinate bancarie per accredito pensione (IBAN)

  4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

  5. Autocertificazione dati nucleo familiare

  6. Prospetto INPS liquidazione pensione di reversibilità (Mod. TE08)

  7. Fotocopia documento di identità fronte – retro dell’avente diritto

  8. Fotocopia codice fiscale dell’avente diritto.

Per coloro che, alla data odierna, sono superstiti aventi diritto, la presentazione della documentazione attestante il diritto dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla sottoscrizione di questo atto e la liquidazione del capitale avverrà entro i successivi 4 mesi ma, in ogni caso, non prima che siano decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione di questo atto.

4. Ove il trattamento di reversibilità annuo, come determinato al paragrafo 3, superasse euro 4.000,00 al lordo delle ritenute, il superstite avente diritto – se di età anagrafica inferiore ad anni 80 alla data dell’opzione – avrà facoltà di esercitare, in alternativa alla riscossione della somma capitale così come determinata al punto che precede, opzione per la liquidazione della rendita di reversibilità. Eguale facoltà viene attribuita al superstite ritenuto disabile (in base alla normativa INPS), a prescindere all’importo della rendita. Tale opzione dovrà essere esercitata entro 120 giorni dalla maturazione del diritto al trattamento di reversibilità e, in caso di intervenuta maturazione alla data odierna, entro 120 giorni dalla sottoscrizione di questo atto; in difetto, al superstite verrà liquidata la somma capitale di cui al punto che precede, a condizione che sia stata rispettata la tempistica ivi indicata. In caso di opzione per la liquidazione della rendita di reversibilità, la liquidazione degli importi a titolo di arretrati della rendita di reversibilità avverrà senza alcun diritto a interessi legali e rivalutazione monetaria.

5. Le parti si danno atto che le previsioni di cui ai punti 3 e 4 che precedono non avranno efficacia con riferimento ai nominativi indicati in epigrafe che:

1. non sono mai stati titolari di rendita FIP;

2. rivestono la posizione di superstiti e risultavano già titolari di pensione di reversibilità a carico del FIP alla data del 4/11/2009;

3. risultano alla data odierna deceduti senza che vi siano soggetti che abbiano titolo a rivestire la qualifica di superstiti e, quindi, ad essere titolari del trattamento di reversibilità a carico del FIP, fermo restando il diritto degli eredi ai ratei di pensione maturati fino al momento del decesso del coniuge superstite avente diritto alla reversibilità.

6. Si concorda inoltre fra le parti a titolo transattivo che la titolarità del rapporto previdenziale rimarrà in capo al Fondo Pensioni del Banco di Napoli e dei suoi aventi causa, fermo restando il contenuto regolamentare del rapporto previdenziale, stabilito a termini di questo accordo e della sentenza in tema di trattamento perequativo della rendita FIP che sarà pronunziata nel procedimento pendente dinanzi alla Corte di Cassazione portante il numero di ruolo 11529/14. Rimane altresì ferma la solidarietà passiva della banca e dei suoi aventi causa per le relative obbligazioni nascenti da tale regolamentazione, con la precisazione che detta solidarietà è da ritenersi sussidiaria a quella del Fondo Banco di Napoli.

7. [*****] ed i suoi litisconsorti specificano quindi che il giudizio NRG 11529/2014 dinanzi alla Corte di Cassazione proseguirà con riferimento alla domanda giudiziale di accertamento del diritto al ripristino del trattamento di perequazione automatica della pensione aziendale dall’1/1/2010 ai sensi del regolamento FIP 17/7/1998 e successive modifiche, fermo restando che i superstiti che opteranno per la riscossione del capitale sostitutivo del trattamento di reversibilità, così come regolato al punto 3 che precede, non avranno alcun diritto ad altri o diversi trattamenti a titolo di perequazione – o comunque denominati – a prescindere dagli esiti del richiamato giudizio pendente tra le parti di fronte alla Corte di Cassazione, prendendo le parti atto che l’identificazione dell’indicato capitale sostitutivo è stata eseguita tenendo conto del trattamento di perequazione a decorrere dall’anno 2010.

8. Relativamente al giudizio pendente tra le parti di fronte alla Corte di Cassazione (NRG 11529/2014), Banca CR Firenze SpA si impegna a notificare all’avvocato Iacoviello – decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione di questo atto – la rinuncia parziale, per gli effetti di cui agli art. 390 e 391 c.p.c., al ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, sezione lavoro, n. 30 pubblicata il 16/1/2014 intendendo le parti lasciare che la Corte di Cassazione si pronunci in relazione alla questione afferente al trattamento perequativo previsto dal Regolamento FIP specificata al punto che precede. [****] ed i suoi litisconsorti con la sottoscrizione di questo atto sin da ora accettano tale rinuncia.

9. Tra i nominativi indicati in epigrafe, [*****] ed i suoi 128 litisconsorti nella controversia pendente di fronte al Tribunale di Firenze con il numero di ruolo 726/2017 dichiarano di aver conciliato tale giudizio alle condizioni qui pattuite, rinunciando alle domande, agli atti ed all’azione. Banca CR Firenze SpA ha accettato dette rinunce. Inoltre accettano sin d’ora la rinunzia parziale al ricorso in cassazione come qui pattuita.

10. [****] ed i suoi litisconsorti come sopra rappresentati, difesi e assistiti, con la sottoscrizione di questo atto dichiarano – a fronte di quanto convenuto ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4 e subordinatamente all’avversarsi della condizione di cui al paragrafo 7 – di rinunciare nei confronti di Banca CR Firenze SpA all’azione ed alla domanda per il ritrasferimento della propria posizione previdenziale FIP presso Banca CR Firenze SpA nonché all’azione ed alla domanda per il diritto alla rendita di reversibilità FIP introdotta con ricorso depositato il 19/5/2010 al Tribunale di Firenze e notificato il 25/5/2010, nonché ad avvalersi della sentenza Corte di Appello di Firenze, sezione lavoro, n. 30 pubblicata il 16/1/2014. Banca CR Firenze SpA con la sottoscrizione di questo atto accetta dette rinunce.

Nota Bene: Copia integrale di questa scrittura del 16 novembre 2017 si trova depositata presso l’Associazione Pensionati a disposizione dei soli interessati, nell’ ovvio rispetto delle norme di legge sulla privacy.