Lo Statuto dell’Associazione Pensionati CRF


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Statuto Sociale
ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.
E DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci il 17 dicembre 2015

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

E’ costituita, con Sede in Firenze ed a tempo indeterminato, l’ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A. e del GRUPPO INTESA SANPAOLO.
Organo informativo della Associazione è il periodico “I Pensionati”.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione non potrà essere sciolta, se non in base alle norme del presente statuto e con specifica deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 2 – Finalità

L’Associazione è un organismo sindacale che ha poteri rappresentativi per tutto quanto concerne la tutela sindacale, giuridica, economica e morale e che ha per scopo la tutela e la difesa dei diritti e degli interessi comuni, morali e materiali, dei propri iscritti.
A tal fine l’Associazione può:
– realizzare comuni aspirazioni e necessità proprie della categoria, quale, ad esempio, il giusto valore della pensione perseguendo il mantenimento del potere d’acquisto nel tempo;
– avere una rappresentanza ufficiale in seno ai vari organismi, già esistenti o di eventuale nuova formazione, per partecipare con pieno diritto e potere deliberante a qualsiasi iniziativa riguardante la categoria del personale in quiescenza;
– tutelare nelle sedi opportune, comprese le trattative sindacali, gli interessi degli iscritti, ai fini del miglioramento del loro attuale status, in particolare nelle trattative riguardanti: la previdenza, i nostri fondi integrativi, l’assistenza sanitaria e quanto altro possa interessare la categoria;
– richiedere (d’iniziativa o prestando assistenza agli interessati) l’esatta applicazione – per la difesa ed il rispetto dei diritti acquisiti – delle norme di legge, contratti, accordi e regolamenti che abbiano interesse per la categoria, ivi comprese le trattative riguardanti i nostri Fondi Integrativi;
– promuovere forme particolari di assistenza ai Soci, anche di natura economico – finanziaria;
– fornire ai Soci informazioni, consulenza ed assistenza nei loro contatti con la Cassa di Risparmio di Firenze e gli altri enti ed organismi con i quali le varie categorie dei Soci hanno rapporti; tali servizi dovranno essere connessi alle problematiche previdenziali o relative al Fondo sanitario integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo;
– promuovere e favorire lo sviluppo delle iniziative, anche pubbliche, utili al raggiungimento delle finalità, nonché la collaborazione con Enti similari od organismi che curano ed assolvono compiti in favore dei Soci. L’Associazione, quando richiesta, designa i soggetti che possono far parte dei medesimi Enti ed organismi ed anche di commissioni di studio da loro insediate;
– sviluppare, nei confronti degli associati, iniziative culturali, turistiche e ricreative; la partecipazione a tali iniziative, salvo disponibilità organizzative, è estesa ai familiari e ad eventuali ospiti presentati da soci
– stipulare convenzioni con strutture esterne (commerciali e non) per consentire ai soci l’acquisto di beni e l’utilizzo di servizi a condizioni vantaggiose
– può aderire ad associazioni / federazioni di categoria a carattere nazionale e sopranazionale
– può dar luogo a fusioni e/o incorporazioni con altre associazioni non aventi scopo di lucro.
L ‘Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

TITOLO II – SOCI

Articolo 3 – Soci

Possono essere Soci tutti i titolari di pensione, già dipendenti della Cassa di Risparmio di Firenze, della Fondazione, dell’Esattoria (a suo tempo gestita dalla Cassa), del gruppo Banca Intesa ed i loro superstiti, beneficiari di pensione di reversibilità, che ne facciano regolare richiesta.
Possono inoltre far parte della Associazione i lavoratori in servizio iscritti al Fondo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze. Inoltre possono essere iscritti i coniugi e familiari entro il secondo grado beneficiari di pensione INPS.
Ciascun Socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo entro la data determinata dallo stesso Consiglio.

Articolo 4 – Ammissione, recesso ed esclusione dei Soci

L’ammissione di un nuovo Socio avviene a seguito di richiesta scritta dell’interessato. La richiesta scritta deve fornire, oltre ai dati per l’iscrizione nel Libro Soci, tutti gli elementi utili per il controllo della sussistenza dei prescritti requisiti.
La richiesta di adesione all’Associazione sarà sottoposta all’esame del Consiglio Direttivo. Il richiedente viene iscritto nel registro degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti.
Il rapporto associativo scade il 31 dicembre di ciascun anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.
L’associato cessa di far parte dell’Associazione:
a) per dimissioni, comunicate per iscritto esse diventano effettive dopo la presa d’atto del Consiglio Direttivo che ha la facoltà di tenerle sospese per un’ulteriore valutazione delle motivazioni addotte dal socio dimissionario
b) per mancato pagamento della quota associativa su delibera della maggioranza del Consiglio Direttivo adottata su segnalazione del Segretario; l’associato moroso, tuttavia, può essere riammesso previo versamento delle quote dovute
c) per intervenuta incompatibilità con le finalità dell’Associazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, motivata dall’inosservanza di eventuali regolamenti associativi o per attività eseguite in rappresentanza dell’Associazione in contrasto con gli indirizzi della stessa
d) per espulsione determinata da gravi motivi, con delibera insindacabile del Consiglio Direttivo
e) per decesso.
L’associato dimissionario è tenuto al pagamento della quota associativa dell’anno in corso e non potrà richiedere nemmeno in parte la restituzione delle quote versate.

Articolo 5 – Diritti dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto:
1.       ad usufruire dei servizi offerti dall’Associazione ed a partecipare a tutte le attività sociali
2.       a ricevere le pubblicazioni edite dall’Associazione
3.       all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

TITOLO III – PATRIMONIO

Articolo 6 – Patrimonio e mezzi finanziari dell’Associazione

L’Associazione trae i mezzi finanziari per la propria attività:
a.       dalle quote associative versate annualmente dai Soci;
b.       da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati
c.       da entrate relative ad attività previste nel precedente art. 2
d.       da beni mobili ed immobili.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai Soci non possono essere rimborsati.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Articolo 7 – Organi dell’Associazione

Sono organi sociali:
a. L’Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente del Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali, comunque conferite, si intendono a titolo gratuito.

Articolo 8 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal Presidente del Consiglio.
All’ Assemblea possono partecipare, personalmente o per delega, tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria da altro socio. Questi non può essere portatore di oltre cinque deleghe. il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, che ricoprono cariche specifiche in seno a questo, non possono detenere deleghe.
La convocazione dell’Assemblea viene fatta a cura del Presidente mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione, pubblicato sul periodico edito dalla medesima oppure reso noto ai Soci mediante posta elettronica, a seguito autorizzazione dell’iscritto, o con lettera circolare, inviata, di massima, quindici (15) giorni prima della data fissata per la riunione.
In ogni caso l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale fissata al 31 dicembre di ciascun anno.
L’Assemblea ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/20 dei soci motivando l’oggetto da portare all’ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in persona o per delega di almeno la metà dei soci iscritti. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni verranno assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti in persona o per delega.
Spetta all’Assemblea ordinaria, tra l’altro:
a. l’indizione di referendum tra i Soci;
b. l’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c. l’approvazione di forme di assistenza finanziaria agli associati elaborate dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/10 dei soci motivando l’oggetto da portare all’ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in persona o per delega di almeno 2/3 degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni verranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in persona o per delega.
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:
a. le modifiche dello statuto dell’Associazione;
b. lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9 – Svolgimento dei lavori dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza od impedimento da uno dei Vice Presidenti, come disposto dall’Art. 12; in caso di assenza od impedimento dei predetti, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano per iscrizione all’Associazione.
II Presidente, constatata la validità dell’Assemblea, fa designare da questa, quando del caso, almeno due Soci scrutatori. Funge da Segretario dell’Assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo.
Per ogni Assemblea deve essere redatto il processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
II processo verbale fa fede per le deliberazioni prese dall’Assemblea.

Articolo 10 – REFERENDUM

Devono essere sottoposti a “referendum”, su iniziativa dell’Assemblea ordinaria o del Consiglio Direttivo:
a) lo scioglimento dell’Associazione e le modiche statutarie, nel caso in cui l’Assemblea straordinaria non abbia potuto deliberare in merito;
b) altri argomenti per i quali il Consiglio Direttivo ritenga opportuno assumere il parere di tutto il corpo sociale.
Per la validità del “referendum” occorre la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci. Le proposte sono approvate quando raccolgono la maggioranza dei voti espressi, ferma restando la maggioranza dei tre quarti (3/4) prevista nel precedente articolo 8.
Lo scrutinio delle schede dovrà iniziare il primo giorno non festivo, e comunque entro cinque (5) giorni, dopo l’ultimo giorno utile per l’arrivo delle schede.
Le altre modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate da un regolamento interno.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da quindici (15) membri, scelti fra i Soci.
Nel caso in cui gli eletti dovessero risultare in numero inferiore a quindici (15) il Consiglio si intenderà legalmente costituito con almeno nove (9) Consiglieri eletti.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente sostituto, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento, in caso di assenza di entrambi, la sostituzione verrà effettuata dall’altro Vice Presidente.
II Segretario redige i verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali ed il loro aggiornamento; e le varie incombenze relative alla segreteria.
II Tesoriere gestisce le entrate e le uscite dell’Associazione, secondo i deliberati dei competenti organi, e provvede alla stesura dei bilanci.
Il Consiglio può, inoltre, delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, con obbligo di relazionare costantemente il Consiglio Direttivo; può inoltre chiedere anche la collaborazione di Soci esterni al Consiglio stesso.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre (3) esercizi sociali, precisamente fino all’approvazione dell’ultimo bilancio e sono rieleggibili.
Se, durante il mandato, vengono a mancare uno o più consiglieri, questi vengono sostituiti da candidati non eletti in base al conteggio dei voti ricevuti. In mancanza di candidati non eletti, il Consiglio può cooptare soci particolarmente meritevoli per integrare la sua composizione.
Il numero dei soci cooptati non può mai essere superiore a tre (3).
La sostituzione e l’integrazione devono essere comunicate, alla prima occasione, all’Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo decade automaticamente dal suo mandato se il numero dei suoi componenti, ma non contando i soci cooptati, si riduce sotto le otto unità.
I Soci così nominati scadono dalla carica insieme agli altri componenti il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo uscente nomina la Commissione Elettorale, composta da 5 (cinque) Soci che dovrà curare gli adempimenti e le modalità previste dal Regolamento per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
L’insediamento del nuovo Consiglio, presentato dal Presidente della Commissione Elettorale, avverrà al termine del mandato, durante l’Assemblea Generale per l’approvazione del bilancio.
I consiglieri del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze, eletti in rappresentanza dei pensionati, possono essere invitati ad intervenire alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Articolo 12 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno, o quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano per iscritto almeno quattro (4) dei suoi componenti.
La convocazione viene fatta, con avviso scritto ai singoli membri, contenente l’ordine del giorno. In casi di urgenza la convocazione può essere fatta anche per le vie brevi.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Consigliere che dovesse risultare assente ingiustificato per almeno tre sedute, sarà invitato a rinunciare all’incarico e sarà sostituito dal primo dei non eletti, con delibera presa da almeno i 3/4 dei componenti il Consiglio, con maggioranza dei 2/3.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Se richiesto, anche da un solo membro, le delibere possono essere prese anche con un voto segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Il verbale, redatto per ogni adunanza, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13 – Poteri del Consiglio Direttivo

II Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge e per Statuto sia di competenza dell’Assemblea Generale dei Soci e svolge tutte le azioni necessarie ed opportune per il conseguimento degli scopi sociali.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
a. esercitare, senza eccezione alcuna, tutti i poteri dell’ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo le competenze che il presente Statuto riserva all’Assemblea;
b. convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
c. predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all’ Assemblea ordinaria;
d. nominare comitati o commissioni di studio;
e. designare i nominativi destinati a far parte di enti od organismi nazionali ed internazionali, di qualsiasi genere, d’interesse per l’Associazione e per i Soci;
f. approvare i regolamenti interni (salvo quelli di competenza dell’Assemblea Generale);
g. deliberare sulla organizzazione di convegni o manifestazioni, aperti alla partecipazione di tutti i Soci e su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione, non riservata alla competenza dell’Assemblea Generale
h. fissare di anno in anno l’ammontare della quota sociale e portarla a conoscenza dei Soci. Il Consiglio Direttivo ha parimenti facoltà di richiedere contribuzioni volontarie straordinarie per particolari esigenze con chiara motivazione.
i. provvedere allo studio ed alla messa in atto di tutte le iniziative che riguardano problemi e questioni di interesse singolo o collettivo dei soci;
J. deliberare in ordine alle istanze di adesione e di dimissione all’Associazione
k. deliberare l’approvazione del regolamento per l’elezione del Consiglio Direttivo;
l. deliberare l’autorizzazione a promuovere vertenze giudiziarie a tutela e difesa di diritti ed interessi comuni dei Soci;
m. esaminare i casi di morosità, di indegnità od attività contraria agli interessi e scopi dell’Associazione, adottando i conseguenziali provvedimenti;
n. deliberare i provvedimenti assistenziali o di mutualità;
o. nominare il Comitato Elettorale;
p. predisporre eventuali regolamenti accessori allo Statuto e di attuazione dello stesso;
q. predisporre eventuali modifiche od integrazioni dello Statuto da sottoporre all’Assemblea straordinaria;
r. deliberare la decadenza o la revoca dalle cariche sociali per mancata partecipazione alle adunanze;
Può, inoltre, deliberare il rimborso delle spese, purché giustificate, sostenute dai componenti del Consiglio medesimo e da persone delegate dallo stesso Consiglio per lo svolgimento di incarichi loro affidati nell’ interesse dell’Associazione.

Articolo 14 – Presidente del Consiglio Direttivo

II Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio e, nei casi di estrema urgenza, esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza di questi.
Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Nell’eventualità che anche quest’ultimo sia impossibilitato, è sostituito nell’ordine dall’altro Vice Presidente o dal consigliere più anziano.
La firma dei sostituti sopraindicati nei verbali o in qualsiasi altro documento fa presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente.
Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo l’attribuzione della firma a Soci, titolari di particolari incarichi, relativamente alle funzioni da questi svolte

TITOLO V – RENDICONTO

Articolo 15 – Esercizio Sociale – rendiconto economico e finanziario annuale

L’Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei Soci, per l’approvazione, il rendiconto economico e finanziario annuale, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Copia del rendiconto, insieme con le copie delle eventuali relazioni del Consiglio Direttivo, restano depositate, a disposizione dei Soci, presso la sede dell’Associazione, durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché il rendiconto medesimo sia approvato.
E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i Soci (o loro eredi) di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o di beni patrimoniali di qualsiasi genere durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI – LIBRI SOCIALI

Articolo 16 – Libri sociali e documentazione contabile

I libri sociali e la documentazione contabile essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
a. l’elenco dei Soci;
b. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
c. Il libro giornale della contabilità sociale;
d. un inventario dei beni mobili.
I documenti di cui ai punti b e c, prima di essere posti in uso, devono essere vidimati dal Presidente dell’Associazione; possono essere a fogli mobili, purché numerati e vidimati dallo stesso Presidente.

TITOLO VII – RINVIO AL CODICE CIVILE

Articolo 17 – RINVIO

Per quanto non previsto, dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed a quelle delle altre leggi vigenti in materia ed applicabili alle Associazioni di questa natura.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe o con finalità di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.